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Ordinanza — n. 15022/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 15022/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15022/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GUARDUCCI LUCA nato a FIRENZE il 16/08/1959 avverso l'ordinanza del 01/02/2022 del TRIBUNALE di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI; IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con ordinanza emessa il 1° febbraio 2022 il tribunale di Firenze ha respinto l'istanza avanzata da GUARDUCCI Luca tesa ad ottenere l'applicazione della disciplina del reato continuato in relazione ai fatti oggetto di distinte decisioni irrevocabili, indicate nell'istanza.

Regesto Legislator

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artt. 671 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 15022/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen..

Parole chiave

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unità del fallimento concorso di reati formazione di una pena complessiva infrazioni uniche e continuate regola di consolidamento unità della forma

Disposizioni normative citate

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artt. 671 cod. proc. pen
Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per Cassazione - nelle forme di legge - GUARDUCCI Luca deducendo mancanza di motivazione per illeggibilità della decisione e violazione di legge in riferimento agli artt. 671 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GUARDUCCI LUCA nato a FIRENZE il 16/08/1959 avverso l'ordinanza del 01/02/2022 del TRIBUNALE di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI; IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con ordinanza emessa il 1° febbraio 2022 il tribunale di Firenze ha respinto l'istanza avanzata da GUARDUCCI Luca tesa ad ottenere l'applicazione della disciplina del reato continuato in relazione ai fatti oggetto di distinte decisioni irrevocabili, indicate nell'istanza.

2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per Cassazione - nelle forme di legge - GUARDUCCI Luca deducendo mancanza di motivazione per illeggibilità della decisione e violazione di legge in riferimento agli artt. 671 cod. proc. pen. e 81 cod. pen.

3. Il ricorso va dichiarato inammissibile per la manifesta infondatezza dei motivi addotti. Pur vergata a penna, la decisione risulta leggibile. Per il resto il ricorso tende a rivalutazioni in fatto, non consentite in sede di legittimità.

4. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 27 ottobre 2022 Il Consigliere estensore Il Pr