Cassation appeal dismissed for lack of factual grounds despite sufficient reasoning on psychological elements of the crime.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Buonsante Costantino inadmissible for being based on factual grounds rather than legal errors. Although the appellant argued for a violation of motivation, the court found the lower court's reasoning regarding the psychological elements of the crime to be fully adequate. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine of three thousand euros.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 76, co. 4, D.Lgs. 159/2011; Art. 616 cod. proc. pen.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if it is based on factual grounds when the lower court's reasoning is fully adequate, particularly regarding the psychological elements of the crime.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BUONSANTE COSTANTINO nato a BARI il 09/05/1975 avverso la sentenza del 18/05/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI; IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con sentenza emessa il 18 maggio 2021 la Corte di Appello di Bari ha confermato la decisione emessa dal Tribunale di Bari in data 3.5.3019 nei confronti di BUONSANTE Costantino, ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 76, co.4, D.Lgs. 159/2011.
2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione - nelle forme di legge - BUONSANTE Costantino deducendo vizio di motivazione.
3. Il ricorso va dichiarato inammissibile perché proposto per motivi in fatto, a fronte di motivazione del tutto congrua, anche circa la ricorrenza dell'elemento psicologico del reato.
4. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen..
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 27 ottobre 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente i