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Ordinanza — n. 15020/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility as it sought factual re-evaluation prohibited in Italian criminal procedure.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15020/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared Matteo Armierto's appeal inadmissible because it requested a re-evaluation of facts regarding criminal continuity. The lower court had correctly identified that the defendant failed to demonstrate a unified criminal intent across distinct offenses committed over a non-unitary timeframe. Since the Supreme Court cannot reassess factual evidence or substitute its own judgment on the existence of a common delinquent program, the appeal was rejected as legally impermissible.

Regesto Legislator

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Art. 609 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: The Court of Cassation cannot re-evaluate facts or substitute its judgment on the existence of a common delinquent program; appeals seeking factual re-assessment are inadmissible.

Parole chiave

Generato dall'IA
criminal continuity common delinquent program inadmissible appeal factual re-evaluation Court of Cassation Italian criminal procedure subjective representation recidiva nell'infrazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 616 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ARMIENTO MATTEO nato il 03/07/1976 avverso la sentenza del 23/02/2022 del TRIBUNALE di VERCELLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI; Rirr IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con ordinanza emessa il 23 febbraio 2022 il Tribunale di Vercelli rigettava l'istanza avanzata da ARMIENTO Matteo tesa ad ottenere l'applicazione della disciplina del reato continuato in relazione ai fatti oggetto di distinte decisioni irrevocabili, indicate nell'istanza. In motivazione, il Tribunale rileva la mancata prospettazione da parte della difesa della preventiva rappresentazione soggettiva integrante un unitario programma delinquenziale; inoltre, apparendo le condotte commesse in un arco temporale non unitario e comunque non risultando tra loro omogenee, non può ravvisarsi continuazione trai reati per cui è intervenuta condanna.

2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per Cassazione - nelle forme di legge - ARMIENTO Matteo deducendo violazione di legge per erronea applicazione di legge e vizio di motivazione.

3. Il ricorso va dichiarato inammissibile perché proposto per motivi non consentiti. Ed invero, il giudice della esecuzione ha compiutamente esaminato i profili dei fatti oggetto di giudizio, non ravvisando concreti indicatori di ricorrenza della comune ideazione tra le diverse condotte e la critica si risolve in una richiesta di rivalutazione in fatto, non consentita in sede di legittimità.

4. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 27 ottobre 2022 Il Consigliere estenso