Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 15018/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 15018/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15018/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SAPESCU VASILE nato il 26/04/1993 avverso la sentenza del 10/02/2022 del GIUDICE DI PACE di MACERATAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CAPPUCCIO; Visti gli atti e la sentenza impugnata; letti i motivi del ricorso; rilevato, in ordine alla prima censura, che, essendo stato celebrato il processo nel giorno e nell'ora stabilita, il 10 febbraio 2022, alle ore 9:30, non ricorre la dedotta nullità, asseritamente conseguente alla violazione del diritto di difesa; che, infatti, pacifico che il difensore si è presentato all'udienza non prima delle ore 10:00, il giudice non era tenuto a procrastinare, in assenza di comunicazione o richiesta di sorta, l'attività processuale in sua attesa, giacché la fissazione dell'udienza alle ore «9:30 e seguenti» non ha determinato, a dispetto di quanto eccepito dal ricorrente, alcuna imprecisione o vaghezza né legittimato, nei soggetti coinvolti, aspettative di sorta ed è valsa, piuttosto, a chiarire che il processo avrebbe potuto essere chiamato a partire (cioè: non prima) dall'orario indicato; che la residua doglianza si incentra sul sopravvenuto rilascio del permesso di soggiorno rinnovato, documento che, tuttavia, non risulta essere stato prodotto nel corso del giudizio svoltosi innanzi al Giudice di pace; che, in proposito, il ricorrente non ha opportunamente corredato di congruo riscontro documentale l'affermazione secondo cui egli avrebbe depositato, in Cancelleria, il permesso di soggiorno rinnovato prima della definizione del giudizio, sicché il ricorso si palesa, sotto questo aspetto, generico perché non autosufficiente; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Ordinanza — n. 15018/2023 — snpen · Corte di Cassazione: a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SAPESCU VASILE nato il 26/04/1993 avverso la sentenza del 10/02/2022 del GIUDICE DI PACE di MACERATAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CAPPUCCIO; Visti gli atti e la sentenza impugnata; letti i motivi del ricorso; rilevato, in ordine alla prima censura, che, essendo stato celebrato il processo nel giorno e nell'ora stabilita, il 10 febbraio 2022, alle ore 9:30, non ricorre la dedotta nullità, asseritamente conseguente alla violazione del diritto di difesa; che, infatti, pacifico che il difensore si è presentato all'udienza non prima delle ore 10:00, il giudice non era tenuto a procrastinare, in assenza di comunicazione o richiesta di sorta, l'attività processuale in sua attesa, giacché la fissazione dell'udienza alle ore «9:30 e seguenti» non ha determinato, a dispetto di quanto eccepito dal ricorrente, alcuna imprecisione o vaghezza né legittimato, nei soggetti coinvolti, aspettative di sorta ed è valsa, piuttosto, a chiarire che il processo avrebbe potuto essere chiamato a partire (cioè: non prima) dall'orario indicato; che la residua doglianza si incentra sul sopravvenuto rilascio del permesso di soggiorno rinnovato, documento che, tuttavia, non risulta essere stato prodotto nel corso del giudizio svoltosi innanzi al Giudice di pace; che, in proposito, il ricorrente non ha opportunamente corredato di congruo riscontro documentale l'affermazione secondo cui egli avrebbe depositato, in Cancelleria, il permesso di soggiorno rinnovato prima della definizione del giudizio, sicché il ricorso si palesa, sotto questo aspetto, generico perché non autosufficiente; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

Generato dall'IA
condono delle spese procedurali grave deficienza del procedimento all'estero ammende per infrazione procedurale procedimento in contumacia adempimento dei presupposti processuali impedimento processuale
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SAPESCU VASILE nato il 26/04/1993 avverso la sentenza del 10/02/2022 del GIUDICE DI PACE di MACERATAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CAPPUCCIO; Visti gli atti e la sentenza impugnata; letti i motivi del ricorso; rilevato, in ordine alla prima censura, che, essendo stato celebrato il processo nel giorno e nell'ora stabilita, il 10 febbraio 2022, alle ore 9:30, non ricorre la dedotta nullità, asseritamente conseguente alla violazione del diritto di difesa; che, infatti, pacifico che il difensore si è presentato all'udienza non prima delle ore 10:00, il giudice non era tenuto a procrastinare, in assenza di comunicazione o richiesta di sorta, l'attività processuale in sua attesa, giacché la fissazione dell'udienza alle ore «9:30 e seguenti» non ha determinato, a dispetto di quanto eccepito dal ricorrente, alcuna imprecisione o vaghezza né legittimato, nei soggetti coinvolti, aspettative di sorta ed è valsa, piuttosto, a chiarire che il processo avrebbe potuto essere chiamato a partire (cioè: non prima) dall'orario indicato; che la residua doglianza si incentra sul sopravvenuto rilascio del permesso di soggiorno rinnovato, documento che, tuttavia, non risulta essere stato prodotto nel corso del giudizio svoltosi innanzi al Giudice di pace; che, in proposito, il ricorrente non ha opportunamente corredato di congruo riscontro documentale l'affermazione secondo cui egli avrebbe depositato, in Cancelleria, il permesso di soggiorno rinnovato prima della definizione del giudizio, sicché il ricorso si palesa, sotto questo aspetto, generico perché non autosufficiente; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così