Ordinanza — n. 15015/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARINO FERRUCCIO ANTONIO nato a BARI il 24/06/1981 avverso l'ordinanza del 17/02/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI; 124Y1 IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con ordinanza emessa il 17 febbraio 2022 il Tribunale di Sorveglianza di Lecce ha respinto il reclamo avanzato da MARINO Ferruccio Antonio volto ad ottenere la riduzione della pena da espiare nonché il risarcimento del danno da detenzione inumana, ai sensi dell'art. 35ter ord.pen. .
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 15015/2023 — snpen · Corte di Cassazione: SORVEGLIANZA di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI; 124Y1 IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con ordinanza emessa il 17 febbraio 2022 il Tribunale di Sorveglianza di Lecce ha respinto il reclamo avanzato da MARINO Ferruccio Antonio volto ad ottenere la riduzione della pena da espiare nonché il risarcimento del danno da detenzione inumana, ai sensi dell'art. 35ter ord.pen. .
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARINO FERRUCCIO ANTONIO nato a BARI il 24/06/1981 avverso l'ordinanza del 17/02/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI; 124Y1 IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con ordinanza emessa il 17 febbraio 2022 il Tribunale di Sorveglianza di Lecce ha respinto il reclamo avanzato da MARINO Ferruccio Antonio volto ad ottenere la riduzione della pena da espiare nonché il risarcimento del danno da detenzione inumana, ai sensi dell'art. 35ter ord.pen. .
2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per Cassazione - nelle forme di legge - MARINO Ferruccio Antonio deducendo violazione di legge in riferimento agli artt. 35ter ord. pen., 3 CEDU e 69, co. 6, lett. b), ord.pen.
3. Il ricorso va dichiarato inammissibile perché proposto per motivi in fatto, a fronte di motivazione che non trascura alcuna delle doglianze introdotte.
4. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen..
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 27 ottobre 2022 Il Consigliere estensore Il President e