Ordinanza — n. 15013/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CARTA ANTONIO nato a ROMA il 24/01/1981 avverso la sentenza del 24/11/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CAPPUCCIO; Visti gli atti e la sentenza impugnata; letti i motivi del ricorso; rilevato che il ricorrente è stato tratto a giudizio e condannato perché, sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza e tenuto a non lasciare l'abitazione tra le ore 20:00 e le ore 6:00, è risultato assente a due controlli effettuati alle ore 20:25 del 25 dicembre 2010 ed alle ore 21:10 del 25 aprile 2011; che, con l'unico motivo di ricorso per cassazione, Carta svolge, in sede di legittimità, una censura che, già avanzata nella competente sede di merito, è stata ivi correttamente disattesa in ragione dell'assenza di prova in ordine all'avere egli, come dedotto, previamente avvertito le forze dell'ordine preposte al controllo del fatto che egli sarebbe rientrato a casa in ritardo rispetto all'orario stabilito, a ciò costretto da cause a lui non imputabili; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 15013/2023 — snpen · Corte di Cassazione: a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CARTA ANTONIO nato a ROMA il 24/01/1981 avverso la sentenza del 24/11/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CAPPUCCIO; Visti gli atti e la sentenza impugnata; letti i motivi del ricorso; rilevato che il ricorrente è stato tratto a giudizio e condannato perché, sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza e tenuto a non lasciare l'abitazione tra le ore 20:00 e le ore 6:00, è risultato assente a due controlli effettuati alle ore 20:25 del 25 dicembre 2010 ed alle ore 21:10 del 25 aprile 2011; che, con l'unico motivo di ricorso per cassazione, Carta svolge, in sede di legittimità, una censura che, già avanzata nella competente sede di merito, è stata ivi correttamente disattesa in ragione dell'assenza di prova in ordine all'avere egli, come dedotto, previamente avvertito le forze dell'ordine preposte al controllo del fatto che egli sarebbe rientrato a casa in ritardo rispetto all'orario stabilito, a ciò costretto da cause a lui non imputabili; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CARTA ANTONIO nato a ROMA il 24/01/1981 avverso la sentenza del 24/11/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CAPPUCCIO; Visti gli atti e la sentenza impugnata; letti i motivi del ricorso; rilevato che il ricorrente è stato tratto a giudizio e condannato perché, sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza e tenuto a non lasciare l'abitazione tra le ore 20:00 e le ore 6:00, è risultato assente a due controlli effettuati alle ore 20:25 del 25 dicembre 2010 ed alle ore 21:10 del 25 aprile 2011; che, con l'unico motivo di ricorso per cassazione, Carta svolge, in sede di legittimità, una censura che, già avanzata nella competente sede di merito, è stata ivi correttamente disattesa in ragione dell'assenza di prova in ordine all'avere egli, come dedotto, previamente avvertito le forze dell'ordine preposte al controllo del fatto che egli sarebbe rientrato a casa in ritardo rispetto all'orario stabilito, a ciò costretto da cause a lui non imputabili; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i