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Ordinanza — n. 15007/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 15007/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15007/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AMATO RAFFAELE nato a NAPOLI il 16/11/1965 avverso l'ordinanza del 10/02/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CAPPUCCIO; Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; letti i motivi del ricorso; considerato che il ricorrente contesta la coerenza logica della decisione, imperniata sulla dimensione meramente soggettiva, non superabile attraverso gli approfondimenti istruttori sollecitati (acquisizione della registrazione e della relazione di servizio), del fastidio percepito dal detenuto — il quale ha detto di essere stato disturbato dal rumore prodotto dai lavori di manutenzione eseguiti in un locale attiguo a quello in cui egli era impegnato in un colloquio con i familiari — nonché sulla effettiva prosecuzione del colloquio, formalmente attestata dall'amministrazione, per l'intera durata prevista, dato che esclude il sacrificio del diritto che si lamenta essere stato compromesso; che, pertanto, il provvedimento, in quanto assistito da un apparato motivazionale non apparente, si palesa esente dal denunciato vizio di violazione di legge, mentre quello di manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione non può, invece, essere dedotto, stante la preclusione espressamente prevista dall'art. 35-bis, comma 4-bis, legge 26 luglio 1975, n. 354; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 15007/2023 — snpen · Corte di Cassazione: SORVEGLIANZA di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CAPPUCCIO; Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; letti i motivi del ricorso; considerato che il ricorrente contesta la coerenza logica della decisione, imperniata sulla dimensione meramente soggettiva, non superabile attraverso gli approfondimenti istruttori sollecitati (acquisizione della registrazione e della relazione di servizio), del fastidio percepito dal detenuto — il quale ha detto di essere stato disturbato dal rumore prodotto dai lavori di manutenzione eseguiti in un locale attiguo a quello in cui egli era impegnato in un colloquio con i familiari — nonché sulla effettiva prosecuzione del colloquio, formalmente attestata dall'amministrazione, per l'intera durata prevista, dato che esclude il sacrificio del diritto che si lamenta essere stato compromesso; che, pertanto, il provvedimento, in quanto assistito da un apparato motivazionale non apparente, si palesa esente dal denunciato vizio di violazione di legge, mentre quello di manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione non può, invece, essere dedotto, stante la preclusione espressamente prevista dall'art. 35-bis, comma 4-bis, legge 26 luglio 1975, n. 354; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;

Parole chiave

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condono delle spese procedurali ripetibili dell'avvocato addebito di tasse ammende per infrazione procedurale anticipo delle spese grave deficienza del procedimento all'estero
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AMATO RAFFAELE nato a NAPOLI il 16/11/1965 avverso l'ordinanza del 10/02/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CAPPUCCIO; Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; letti i motivi del ricorso; considerato che il ricorrente contesta la coerenza logica della decisione, imperniata sulla dimensione meramente soggettiva, non superabile attraverso gli approfondimenti istruttori sollecitati (acquisizione della registrazione e della relazione di servizio), del fastidio percepito dal detenuto — il quale ha detto di essere stato disturbato dal rumore prodotto dai lavori di manutenzione eseguiti in un locale attiguo a quello in cui egli era impegnato in un colloquio con i familiari — nonché sulla effettiva prosecuzione del colloquio, formalmente attestata dall'amministrazione, per l'intera durata prevista, dato che esclude il sacrificio del diritto che si lamenta essere stato compromesso; che, pertanto, il provvedimento, in quanto assistito da un apparato motivazionale non apparente, si palesa esente dal denunciato vizio di violazione di legge, mentre quello di manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione non può, invece, essere dedotto, stante la preclusione espressamente prevista dall'art. 35-bis, comma 4-bis, legge 26 luglio 1975, n. 354; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis