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Ordinanza — n. 15004/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 15004/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15004/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PETTINELLI MIRKO nato a MILAZZO il 16/11/1994 avverso la sentenza del 31/01/2022 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CAPPUCCIO; Visti gli atti e la sentenza impugnata; letti i motivi del ricorso; rilevato che il ricorrente lamenta, con unico motivo, che non sia stata riconosciuta la prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulla recidiva reiterata, specifica ed infraquinquennale, operazione che, tuttavia, è in radice inibita dall'art. 69, quarto comma, cod. pen.; che, d'altro canto, la doglianza, se intesa nel senso dell'esclusione della concreta operatività della recidiva facoltativa, dalla quale discenderebbe il contenimento della pena ex art. 62-bis cod. pen., appare manifestamente infondata, in quanto imperniata su una rivisitazione della vicenda affidata ad elementi istruttori (le dichiarazioni rese dalla compagna dell'imputato; la genesi del controllo eseguito dalle forze dell'ordine) che non sono stati allegati — né, quanto alla deposizione, trascritti integralmente — al ricorso che appare, quindi, generico ed aspecifico; che pertinente si palesa, sul punto, il richiamo all'indirizzo ermeneutico secondo cui «In tema di ricorso per cassazione, sono inammissibili, per violazione del principio di autosufficienza e per genericità, i motivi che deducano il vizio di manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione e, pur richiamando atti specificamente indicati, non contengano la loro integrale trascrizione o allegazione» (Sez. 2, n. 20677 del 11/04/2017, Schioppo, Rv. 270071;

Regesto Legislator

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art. 62-bis cod. pen; Ordinanza — n. 15004/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 69, quarto comma, cod. pen.; che, d'altro canto, la doglianza, se intesa nel senso dell'esclusione della concreta operatività della recidiva facoltativa, dalla quale discenderebbe il contenimento della pena ex art. 62-bis cod. pen., appare manifestamente infondata, in quanto imperniata su una rivisitazione della vicenda affidata ad elementi istruttori (le dichiarazioni rese dalla compagna dell'imputato; la genesi del controllo eseguito dalle forze dell'ordine) che non sono stati allegati — né, quanto alla deposizione, trascritti integralmente — al ricorso che appare, quindi, generico ed aspecifico; che pertinente si palesa, sul punto, il richiamo all'indirizzo ermeneutico secondo cui «In tema di ricorso per cassazione, sono inammissibili, per violazione del principio di autosufficienza e per genericità, i motivi che deducano il vizio di manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione e, pur richiamando atti specificamente indicati, non contengano la loro integrale trascrizione o allegazione» (Sez. 2, n. 20677 del 11/04/2017, Schioppo, Rv. 270071;

Parole chiave

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recidiva reticenza assicurativa procedura di rivendicazione nel pignoramento spesa periodica rinvio facoltativo e rinvio obbligatorio parzialità dell'esperto

Disposizioni normative citate

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art. 62-bis cod. pen
pen.; che, d'altro canto, la doglianza, se intesa nel senso dell'esclusione della concreta operatività della recidiva facoltativa, dalla quale discenderebbe il contenimento della pena ex art. 62-bis cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PETTINELLI MIRKO nato a MILAZZO il 16/11/1994 avverso la sentenza del 31/01/2022 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CAPPUCCIO; Visti gli atti e la sentenza impugnata; letti i motivi del ricorso; rilevato che il ricorrente lamenta, con unico motivo, che non sia stata riconosciuta la prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulla recidiva reiterata, specifica ed infraquinquennale, operazione che, tuttavia, è in radice inibita dall'art. 69, quarto comma, cod. pen.; che, d'altro canto, la doglianza, se intesa nel senso dell'esclusione della concreta operatività della recidiva facoltativa, dalla quale discenderebbe il contenimento della pena ex art. 62-bis cod. pen., appare manifestamente infondata, in quanto imperniata su una rivisitazione della vicenda affidata ad elementi istruttori (le dichiarazioni rese dalla compagna dell'imputato; la genesi del controllo eseguito dalle forze dell'ordine) che non sono stati allegati — né, quanto alla deposizione, trascritti integralmente — al ricorso che appare, quindi, generico ed aspecifico; che pertinente si palesa, sul punto, il richiamo all'indirizzo ermeneutico secondo cui «In tema di ricorso per cassazione, sono inammissibili, per violazione del principio di autosufficienza e per genericità, i motivi che deducano il vizio di manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione e, pur richiamando atti specificamente indicati, non contengano la loro integrale trascrizione o allegazione» (Sez. 2, n. 20677 del 11/04/2017, Schioppo, Rv. 270071;

Sez. 4, n. 46979 del 10/11/2015, Bregamotti, Rv. 265053; Sez. 1, n. 23308 del 18/11/2014, dep. 2015, Savasta, Rv. 263601), ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Cos