Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 15002/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 15002/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15002/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARZANO MAURIZIO nato a SAVA il 23/07/1963 avverso l'ordinanza del 07/03/2022 del GIP TRIBUNALE di MODENAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CAPPUCCIO; Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; letti i motivi del ricorso; rilevato che il ricorrente, con l'unico motivo, lamenta che il giudice dell'esecuzione abbia disposto la revoca della sospensione condizionale sul rilievo della commissione, entro il quinquennio dal passaggio in giudicato della sentenza con la quale il beneficio era stato applicato, di reato, per il quale gli è stata applicata una pena detentiva, accertato con sentenza di patteggiamento anziché di condanna; che la doglianza è manifestamente infondata, posto che la giurisprudenza di legittimità ha da tempo chiarito che «La sentenza di patteggiamento, in ragione dell'equiparazione legislativa ad una sentenza di condanna in mancanza di un'espressa previsione di deroga, costituisce titolo idoneo per la revoca, a norma dell'art. 168, comma primo, n. 1 cod. pen., della sospensione condizionale della pena precedentemente concessa» (Sez. 4, n. 2987 del 22/11/2007, dep. 2008, Bada, Rv. 238667 - 01); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Ordinanza — n. 15002/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 168, comma primo, n. 1 cod. pen., della sospensione condizionale della pena precedentemente concessa» (Sez. 4, n. 2987 del 22/11/2007, dep. 2008, Bada, Rv. 238667 - 01); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;

Parole chiave

Generato dall'IA
revoca della sospensione condizionale liberazione condizionale remissione della pena pene condizionali adeguamento della pena revisione della sentenza penale
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARZANO MAURIZIO nato a SAVA il 23/07/1963 avverso l'ordinanza del 07/03/2022 del GIP TRIBUNALE di MODENAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CAPPUCCIO; Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; letti i motivi del ricorso; rilevato che il ricorrente, con l'unico motivo, lamenta che il giudice dell'esecuzione abbia disposto la revoca della sospensione condizionale sul rilievo della commissione, entro il quinquennio dal passaggio in giudicato della sentenza con la quale il beneficio era stato applicato, di reato, per il quale gli è stata applicata una pena detentiva, accertato con sentenza di patteggiamento anziché di condanna; che la doglianza è manifestamente infondata, posto che la giurisprudenza di legittimità ha da tempo chiarito che «La sentenza di patteggiamento, in ragione dell'equiparazione legislativa ad una sentenza di condanna in mancanza di un'espressa previsione di deroga, costituisce titolo idoneo per la revoca, a norma dell'art. 168, comma primo, n. 1 cod. pen., della sospensione condizionale della pena precedentemente concessa» (Sez. 4, n. 2987 del 22/11/2007, dep. 2008, Bada, Rv. 238667 - 01); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso