Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 15001/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 15001/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15001/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: REITANO ROBERTO nato a TAURIANOVA il 14/10/1966 avverso l'ordinanza del 31/01/2022 della CORTE ASSISE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CAPPUCCIO; Visti gli atti ed il decreto impugnato; letti i motivi del ricorso; considerato che, correttamente, il Presidente della Corte di assise di appello, rilevato che la richiesta presentata nell'interesse di Roberto Reitano costituiva mera riproposizione di altra, di identico tenore, rigettata con precedente provvedimento, la ha, dopo avere acquisito il parere del pubblico ministero, dichiarata inammissibile de plano, ai sensi dell'art. 666, comma 2, cod. proc. pen., corredando la decisione di tutte le informazioni occorrenti per renderla pianamente comprensibile; che il ricorrente, oltre a segnalare che il provvedimento impugnato è stato redatto a mano (ciò che non incide, è agevole replicare, sulla sua legittimità, essendo il decreto perfettamente leggibile), ne eccepisce, in termini di tangibile ed insuperabile genericità, l'abnormità e la nullità; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Ordinanza — n. 15001/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 666, comma 2, cod. proc. pen., corredando la decisione di tutte le informazioni occorrenti per renderla pianamente comprensibile; che il ricorrente, oltre a segnalare che il provvedimento impugnato è stato redatto a mano (ciò che non incide, è agevole replicare, sulla sua legittimità, essendo il decreto perfettamente leggibile), ne eccepisce, in termini di tangibile ed insuperabile genericità, l'abnormità e la nullità; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;

Parole chiave

Generato dall'IA
condono delle spese procedurali procedimento in contumacia addebito di tasse grave deficienza del procedimento all'estero assenza di caso di rigore prova del beneficio dell’assistenza giudiziaria
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: REITANO ROBERTO nato a TAURIANOVA il 14/10/1966 avverso l'ordinanza del 31/01/2022 della CORTE ASSISE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CAPPUCCIO; Visti gli atti ed il decreto impugnato; letti i motivi del ricorso; considerato che, correttamente, il Presidente della Corte di assise di appello, rilevato che la richiesta presentata nell'interesse di Roberto Reitano costituiva mera riproposizione di altra, di identico tenore, rigettata con precedente provvedimento, la ha, dopo avere acquisito il parere del pubblico ministero, dichiarata inammissibile de plano, ai sensi dell'art. 666, comma 2, cod. proc. pen., corredando la decisione di tutte le informazioni occorrenti per renderla pianamente comprensibile; che il ricorrente, oltre a segnalare che il provvedimento impugnato è stato redatto a mano (ciò che non incide, è agevole replicare, sulla sua legittimità, essendo il decreto perfettamente leggibile), ne eccepisce, in termini di tangibile ed insuperabile genericità, l'abnormità e la nullità; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il