Ordinanza — n. 15001/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: REITANO ROBERTO nato a TAURIANOVA il 14/10/1966 avverso l'ordinanza del 31/01/2022 della CORTE ASSISE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CAPPUCCIO; Visti gli atti ed il decreto impugnato; letti i motivi del ricorso; considerato che, correttamente, il Presidente della Corte di assise di appello, rilevato che la richiesta presentata nell'interesse di Roberto Reitano costituiva mera riproposizione di altra, di identico tenore, rigettata con precedente provvedimento, la ha, dopo avere acquisito il parere del pubblico ministero, dichiarata inammissibile de plano, ai sensi dell'art. 666, comma 2, cod. proc. pen., corredando la decisione di tutte le informazioni occorrenti per renderla pianamente comprensibile; che il ricorrente, oltre a segnalare che il provvedimento impugnato è stato redatto a mano (ciò che non incide, è agevole replicare, sulla sua legittimità, essendo il decreto perfettamente leggibile), ne eccepisce, in termini di tangibile ed insuperabile genericità, l'abnormità e la nullità; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 15001/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 666, comma 2, cod. proc. pen., corredando la decisione di tutte le informazioni occorrenti per renderla pianamente comprensibile; che il ricorrente, oltre a segnalare che il provvedimento impugnato è stato redatto a mano (ciò che non incide, è agevole replicare, sulla sua legittimità, essendo il decreto perfettamente leggibile), ne eccepisce, in termini di tangibile ed insuperabile genericità, l'abnormità e la nullità; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: REITANO ROBERTO nato a TAURIANOVA il 14/10/1966 avverso l'ordinanza del 31/01/2022 della CORTE ASSISE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CAPPUCCIO; Visti gli atti ed il decreto impugnato; letti i motivi del ricorso; considerato che, correttamente, il Presidente della Corte di assise di appello, rilevato che la richiesta presentata nell'interesse di Roberto Reitano costituiva mera riproposizione di altra, di identico tenore, rigettata con precedente provvedimento, la ha, dopo avere acquisito il parere del pubblico ministero, dichiarata inammissibile de plano, ai sensi dell'art. 666, comma 2, cod. proc. pen., corredando la decisione di tutte le informazioni occorrenti per renderla pianamente comprensibile; che il ricorrente, oltre a segnalare che il provvedimento impugnato è stato redatto a mano (ciò che non incide, è agevole replicare, sulla sua legittimità, essendo il decreto perfettamente leggibile), ne eccepisce, in termini di tangibile ed insuperabile genericità, l'abnormità e la nullità; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il