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Ordinanza — n. 14996/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal claiming execution proceedings nullity due to ex officio initiation by prosecutor.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14996/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the appeal inadmissible, rejecting the claim that execution proceedings were null because they were initiated ex officio rather than by party request. While the prosecutor's office can act without formalities, the court found the prosecutor's conclusions at the chamber hearing satisfied the requirement for a party-driven impulse. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 178, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.; Art. 666 cod. proc. pen.: Execution proceedings generally require a party's impulse, yet the prosecutor's informal initiative at a chamber hearing constitutes a valid party impulse, rendering ex officio initiation by the prosecutor non-nullifying.

Parole chiave

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execution proceedings ex officio initiation prosecutor conclusions procedural nullity party impulse requirement revoca della sospensione condizionale abbandono del procedimento penale remissione della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 178, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.
Art. 666 cod. proc. pen.
di cui all'art. 666 cod. proc. pen., essendo esercitabile senza formalità, può identificarsi, secondo quanto da tempo chiarito dalla giurisprudenza di legittimità (Sez.
art. 666 cod. proc. pen
di cui all'art. 666 cod. proc. pen., essendo esercitabile senza formalità, può identificarsi, secondo quanto da tempo chiarito dalla giurisprudenza di legittimità (Sez.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 23525 del 18/05/2021, Barziné
pen.» (così, da ultimo, Sez. 1, n. 23525 del 18/05/2021, Barziné, Rv.
Sez. 3, n. 6901 del 18/11/2008, Favato
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AMICO PASQUALINO nato a MUSSOMELI il 28/11/1983 avverso l'ordinanza del 09/11/2021 del TRIBUNALE di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CAPPUCCIO; 17,/- Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; letti i motivi del ricorso; rilevato che il ricorrente, con l'unico motivo, lamenta che il giudice dell'esecuzione abbia disposto la revoca della sospensione condizionale in esito a procedimento instaurato ex officio anziché, come previsto a pena di nullità, su istanza di parte; ritenuto che, se è vero, da un canto, che «Il procedimento di esecuzione esige l'impulso di parte, salvo che per l'applicazione dell'amnistia o dell'indulto, per cui il provvedimento del giudice dell'esecuzione adottato di ufficio, al di fuori di tali ipotesi, è viziato da nullità insanabile, ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.» (così, da ultimo, Sez. 1, n. 23525 del 18/05/2021, Barziné, Rv. 281396 - 01), non può trascurarsi, dall'altro, che l'iniziativa del P.M. di cui all'art. 666 cod. proc. pen., essendo esercitabile senza formalità, può identificarsi, secondo quanto da tempo chiarito dalla giurisprudenza di legittimità (Sez. 3, n. 6901 del 18/11/2008, dep. 2009, Favato, Rv. 242734 - 01) nelle conclusioni formulate dallo stesso in sede di udienza camerale, condizione che nel caso di specie risulta soddisfatta, come emerge già dalla premessa del provvedimento impugnato; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così dec