Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 14990/2023 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible because the new sentencing minimum did not affect the final penalty.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14990/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal by Domenico Iacopino inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. Iacopino argued that a Constitutional Court ruling reducing the statutory minimum sentence for three crimes rendered the appellate court's decision on the extended penalty illegal. The court rejected this claim, noting that the lower minimum did not impact the actual sentence imposed, which remained valid based on the original sentencing framework.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 73 d.P.R. 309/1990; Art. 40 c.p.: A subsequent reduction of the statutory minimum penalty does not invalidate a final judgment if the imposed sentence remains within the original statutory range and is not affected by the new minimum.

Parole chiave

Generato dall'IA
criminal appeal inadmissibility statutory minimum reduction sentencing framework validity Constitutional Court impact extended penalty calculation ammende per infrazione procedurale anticipo delle spese ricorso per inadempienza

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 73 d.P.R. 309/1990
Art. 40 c.p.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sentenza n. 40 del 2019 della Corte Costituzionale
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: IACOPINO DOMENICO nato il 07/11/1970 avverso l'ordinanza del 06/05/2021 della CORTE ASSISE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CAPPUCCIO; Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; letti i motivi del ricorso; letta la memoria depositata dal ricorrente il 10 ottobre 2022; rilevato, quanto al primo motivo, che il provvedimento impugnato non è stato emesso de plano ma, piuttosto, in esito all'udienza camerale del 6 maggio 2021; che la residua doglianza è manifestamente infondata, giacché il giudice dell'esecuzione ha debitamente spiegato che la pena irrogata a Domenico Iacopino, a titolo di continuazione, per i tre reati ex art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, commessi nella primavera del 2005 è stata determinata, già in sede di cognizione, sulla base di una cornice edittale che prevedeva il minimo di sei anni di reclusione, sicché privo di incidenza si palesa, sul piano sanzionatorio ed in concreto, l'intervento operato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 40 del 2019; che le, pur ampie, considerazioni svolte, in senso critico, dal ricorrente, che le ha ribadite con la più recente memoria, non incidono sul profilo testé segnalato, che conduce a ritenere la piena legittimità della decisione impugnata; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci