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Ordinanza — n. 14784/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for inadmissible generic grounds regarding drug quantity qualification under procedural law.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14784/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the grounds were generic and lacked foundation. The appellant argued that drug possession should be reclassified under a specific legal paragraph based on quantity and quality, but the court found no manifest error. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs.

Regesto Legislator

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Art. 448 comma 2-bis cod. proc. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: Appeals based on erroneous legal qualification are inadmissible if they are generic or lack a manifest error, resulting in liability for costs.

Parole chiave

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inadmissible appeal manifest error legal qualification drug possession procedural costs generic grounds patteggiamento recidiva nell'infrazione

Disposizioni normative citate

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Art. 448 comma 2-bis cod. proc. pen.
In tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod.
Art. 616 cod. proc. pen.
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod.
Art. 73 comma 5 d.P.R. 309/90
Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000
pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inam- missibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pa- gamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

Giurisprudenza citata

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PG contro Paolino Michele, Rv.281116
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CICERO STEVEN nato a SIRACUSA il 31/08/1996 avverso la sentenza del 14/10/2022 del TRIBUNALE di SIRACUSAt dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI; «;.

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.CICERO Steven ricorre avverso la sentenza indicata in epigrafe con la quale il Tribunale di Siracusa ha applicato su sua richiesta e con il consenso del PM, ai sensi degli artt. 444 e ss. cod. proc. pen., la pena di anni due mesi dieci di reclusione ed euro 30.000 di multai in relazione a ipotesi di detenzione di sostanza stupefacente appartenenti a diverse tabelle (cocaina, crack, ha- shish, marijuana).

2. Assume il ricorrente l'erronea qualificazione giuridica dei fatti reato in quanto, in considerazione della quantità e della qualità dello stupefacente rin- venuto nel suo possesso e delle altre modalità dell'azione, i fatti avrebbero dovuto essere ricondotti al paradigma di cui all'art.73 comma 5 dpr 309/90;

3. I profili di doglianza sopra richiamati sono inammissibili in quanto ge- nerici, manifestamente privi di fondamento nonché esclusi dai motivi di im- pugnazione della sentenza di applicazione della pena su richiesta, come pre- visto dall'articolo 448 comma 2 bis cod.proc.pen., a seguito delle modifiche apportate dalla novella Orlando, applicabile ratione temporis in presenza di richiesta formulata dopo la data del 3.8.2017 e in mancanza di una prova evidente dei presupposti di cui all'art. 73 comma 5 d.P.R. :309/90. In tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., l'erronea qualificazione giuridica del fatto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, configurabile quando tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente ec- centrica rispetto al contenuto del capo di imputazione se2..2, 31.3.2021, PG contro Paolino Michele, Rv.281116).

Tali situazione non ricorre nella specie atteso che la qualificazione giuridica dei fatti reato, in ragione delle dosi di stupefacente ricavabili (circa 90 per gli stupefacenti appartenenti alla tabella I e oltre 230 in relazione a quelli ascrivibili alla tabella II) e delle complessive modalità dell'azione, allo stato degli atti del procedimento all'interno del quale si è inserita la richiesta di pena patteggiata, non risulta ictu ocu/i incongrua o irragionevole.

4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inam- missibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pa- gamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 16 M