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Ordinanza — n. 14778/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 14778/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14778/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MOBILIA GAETANO NUNZIO nato a GAGGI il 25/03/1948 avverso la sentenza del 06/06/2022 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI; 1.MOBILIA Gaetano Nunzio ricorre avverso la sentenza in epigrafe la quale ha confermato la decisione dell Tribunale di Messina che lo aveva riconosciuto colpevole del reato di furto di energia elettrica con l'aggra- vante della violenza sulle cose e lo aveva condannato alla pena di giusti- zia.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 14778/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorrente deduce difetto di motivazione e violazione di legge in punto di mancato riconoscimento della sospensione condizionale della pena, beneficio di cui pure ricorrevano i presupposti in quanto il ricor- rente ha compiuto í settanta anni di età non ricorreHiPla preclusione del riconoscimento di un secondo beneficio, a fronte di quello già accor- dato, risultando implicito il consenso del ricorrente alla subordinazione del beneficio ad uno degli adempimenti prescritti dall'art.165 cod.pen.

Parole chiave

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caso di garanzia nella promessa del fatto di un terzo verdetto di colpevolezza giudice istruttore godimento dei diritti civili facoltà di astenersi dal testimoniare entità del torto morale

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MOBILIA GAETANO NUNZIO nato a GAGGI il 25/03/1948 avverso la sentenza del 06/06/2022 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI;

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.MOBILIA Gaetano Nunzio ricorre avverso la sentenza in epigrafe la quale ha confermato la decisione dell Tribunale di Messina che lo aveva riconosciuto colpevole del reato di furto di energia elettrica con l'aggra- vante della violenza sulle cose e lo aveva condannato alla pena di giusti- zia.

2. Il ricorrente deduce difetto di motivazione e violazione di legge in punto di mancato riconoscimento della sospensione condizionale della pena, beneficio di cui pure ricorrevano i presupposti in quanto il ricor- rente ha compiuto í settanta anni di età non ricorreHiPla preclusione del riconoscimento di un secondo beneficio, a fronte di quello già accor- dato, risultando implicito il consenso del ricorrente alla subordinazione del beneficio ad uno degli adempimenti prescritti dall'art.165 cod.pen.

3. Ritiene il Collegio che il motivo sopra richiamato sia manifesta- mente infondato atteso che ai fini del beneficio della sospensione condi- zionale della pena nel limite indicato dall'art.163 cornma 3 cod.pen., il compimento del settantesimo anno di età deve essere intervenuto al mo- mento di commissione del fatto e non alla data di celebrazione del pro- cesso (sez.1, n.746 del 17/10/2017, Moroni, Rv.274761-01) e comunque il giudice distrettuale ha adeguatamente motivato sulla negativa perso- nalità del richiedente, gravato da recidiva in una prospettiva, seppure implicitaídi giudizio prognostico non favorevole sull'astensione del pre- venuto dalla commissione di ulteriori fatti reato (in ragione dei numerosi precedenti penali) e della non ricorrenza dei presupposti legittimanti il beneficio, argomenti sui quali non è stato sollevato alcun rilievo critico da parte del ricorrente.

4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo. P . Q. M . Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 16 Marzo 2023 Il consigliere estensore Il