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Ordinanza — n. 14777/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for false certification of income as inadmissible due to lack of specific legal grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14777/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The appellant challenged a second-instance judgment finding him guilty of false certification regarding state-funded legal aid eligibility. He argued the court ignored his claim that the relevant income year was 2013, not 2012, and failed to consider generic mitigating circumstances. The court rejected these claims as generic and unsupported by a critical analysis of the lower court's reasoning, which correctly identified the 2012 tax year as the basis for the liability judgment.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; Art. 363 c.p.p.: Appeals must be specific and grounded in law; generic complaints lacking a critical analysis of the lower court's reasoning are inadmissible.

Parole chiave

Generato dall'IA
false certification legal aid eligibility inadmissible appeal generic grounds lack of critical analysis reddito non dichiarato inchiesta per falsità atti false indicazioni su attività commerciali

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 616 cod. proc. pen.
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost.
Art. 363 c.p.p.
Art. 95 D.P.R. 115/2002
Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000
pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al paga- mento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
art. 616 cod. proc. pen
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass., sez. U, n.8825 del 27/10/2016, Galtelli
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RUBERTO NICOLO' nato a SAN FRATELLO il 02/05/1945 avverso la sentenza del 07/03/2022 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI;

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.Ruberto Nicolò ricorre avverso la sentenza in epigrafe la quale in riforma della decisione del Tribunale dì Patti, lo ha riconosciuto colpevole del reato di false at- testazioni ai fini del conseguimento del beneficio dell'ammissione al patrocinio a spese dello stato di cui all'art.95 D.P.R. 115/2002 e lo ha condannato alla pena di giustizia.

2. Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio motivazionale in relazione alla all'affermazione di responsabilità, assumendo l'omessa valutazione del fatto che la istanza di ammissione si riferiva ai redditi 2012 non essendo ancora scaduto il termine di presentazione dell'autodichiarazionaernente i redditi relativi all'anno 2013 e, sotto diverso profilol lamenta carenza di motivazione in relazione al man- cato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

3. Ebbene, ritiene il Collegio che i motivi sopra richiamati siano manifestamente infondati, in quanto generici, privi di confronto con la decisione impugnata, non scanditi da necessaria critica alle argomentazioni poste a fondamento della deci- sione (Cass., sez. U, n.8825 del 27/10/2016, Galtelli) e privi di analisi censoria degli argomenti posti a fondamento del giudizio espresso dai giudici di merito in relazione al giudizio di responsabilità del ricorrente, il quale è stato espresso pro- prio con riferimento alla situazione reddituale e patrimoniale relativa all'anno di imposta 2012, come indicato dal ricorrente nel motivo di ricorso.

Il motivo con- cernente le circostanze generiche risulta del tutto assertivo laddove il giudice di- strettuale, seppure implicitamente, ha valorizzato la particolare gravità della con- dotta, sia in relazione alla mole di proprietà immobiliari non indicate nell'autocer- tificazione, sia in relazione alla particolare malizia mostrata dal ricorrente nel non palesare redditi ed elementi patrimoniali nella prospettiva del conseguimento del beneficio.

4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al paga- mento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle am- mende. Così deciso in Roma il 16 Marzo 2023 Il Consigliere estenso