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Ordinanza — n. 14773/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 14773/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14773/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARCON LUCA nato a TREVISO il 02/03/1980 avverso la sentenza del 14/03/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI; 1.MARCON Luca ricorre avverso la sentenza in epigrafe la quale ha confermato la decisione del Tribunale di Treviso che lo aveva riconosciuto colpevole dei reati di cui all'art.590 cod.pen. e 189 commi 6 e 7 C.d.S. per avere tamponato il veicolo che lo precedeva nella marcia e per essersi successivamente dato alla fuga senza fornire assistenza alle persone coinvolte nel sinistro.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 14773/2023 — snpen · Corte di Cassazione: e 189 commi 6 e 7 C.d.S. per avere tamponato il veicolo che lo precedeva nella marcia e per essersi successivamente dato alla fuga senza fornire assistenza alle persone coinvolte nel sinistro.

Parole chiave

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incidente stradale delitto di fuga violazione semplice della LCStr saccheggio motivo insorto dopo la fuga omissione di soccorso

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARCON LUCA nato a TREVISO il 02/03/1980 avverso la sentenza del 14/03/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI;

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.MARCON Luca ricorre avverso la sentenza in epigrafe la quale ha confermato la decisione del Tribunale di Treviso che lo aveva riconosciuto colpevole dei reati di cui all'art.590 cod.pen. e 189 commi 6 e 7 C.d.S. per avere tamponato il veicolo che lo precedeva nella marcia e per essersi successivamente dato alla fuga senza fornire assistenza alle persone coinvolte nel sinistro.

2. Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio motivazionale in relazione alla affermazione di responsabilità a suo carico.

3. Ebbene, ritiene il Collegio che i motivi sopra richiamati siano manifestamente infondati, in quanto in fatto, generici, privi di confronto con la decisione impu- gnata, non scanditi da necessaria critica alla decisione e privi di analisi censoria degli argomenti posti a fondamento del giudizio di colpevolezza (Cass. sez. U, n.8825 del 27/10/2016, Galtelli).

4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al paga- mento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle am- mende. Così deciso in Roma il 16 Marzo 2023 Il Consigliere estensore j.1..J resi ent