Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 14770/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 14770/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14770/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: EL RIFY MAHMOUD AHMED ABDU HASSAN nato il 24/10/1989 avverso la sentenza del 30/06/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI; 1.La difesa di EL RIFY Mahmoud Ahmed Abdu Hassan ricorre avverso la sentenza in epigrafe che ha confermato la decisione del Tribunale di Roma che lo aveva riconosciuto colpevole del reato cli furto tentato con strappo di una borsa e lo aveva condannato alla pena di giustizia.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 14770/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in disposi- tivo.

Parole chiave

Generato dall'IA
abbandono del procedimento penale attenuazione della pena tentato furto riduzione della pena abbandono del procedimento per truffa permesso di promuovere un procedimento penale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 616 cod. proc. pen
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: EL RIFY MAHMOUD AHMED ABDU HASSAN nato il 24/10/1989 avverso la sentenza del 30/06/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.La difesa di EL RIFY Mahmoud Ahmed Abdu Hassan ricorre avverso la sentenza in epigrafe che ha confermato la decisione del Tribunale di Roma che lo aveva riconosciuto colpevole del reato cli furto tentato con strappo di una borsa e lo aveva condannato alla pena di giustizia.

2. Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio motivazionale in rela- zione alla mancata riduzione della pena base nella massima estensione in virtù della ipotesi tentatizì laddove l'azione criminosa era stata interrotta nelle fasi iniziali. 2.1 II ricorrente ha depositato una memoria difensiva.

3. Ebbene, ritiene il Collegio che i motivi sopra richiamati siano inam- missibili in quanto non si confrontano con la motivazione della sentenza impugnata la quale ha dato conto, con motivazione priva di illogicità, delle ragioni della mancata riduzione nella massima estensione della pena per il tentativo, evidenziando come l'azione criminosa it'a stata interrotta solo per la ferma opposizione della persona offesa e dal successivo insegui- mento delle forze dell'ordine. La motivazione non presenta contraddittorietà o illogicità evidenti e non si presta ad essere ulteriormente sindacata in questa sede.

4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in disposi- tivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 16 Marzo 2023 Il consigliere estensore I Pr