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Ordinanza — n. 14769/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 14769/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14769/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ALAMIA ANTONINO nato a PALERMO il 03/08/1956 avverso la sentenza del 25/03/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI; 1.La difesa di ALAMIA Antonino ricorre avverso la sentenza in epigrafe che ha confermato la decisione del Tribunale di Torino che lo aveva rico- nosciuto colpevole del reato di furto tentato pluriaggravato in concorso, commesso all'interno di mezzo di pubblico trasporto e lo aveva condan- nato alla pena di giustizia.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 14769/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in disposi- tivo.

Parole chiave

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tentato furto fine di indebito profitto reati contro il patrimonio furto aggravato furto di lieve entità indagine per furto

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ALAMIA ANTONINO nato a PALERMO il 03/08/1956 avverso la sentenza del 25/03/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.La difesa di ALAMIA Antonino ricorre avverso la sentenza in epigrafe che ha confermato la decisione del Tribunale di Torino che lo aveva rico- nosciuto colpevole del reato di furto tentato pluriaggravato in concorso, commesso all'interno di mezzo di pubblico trasporto e lo aveva condan- nato alla pena di giustizia.

2. Il ricorrente deduce violazione d'i legge e vizio motivazionale in rela- zione all'applicazione dell'istituto del reato impossibile in ragione della as- senza del bene che avrebbe dovuto essere sottratto (portafoglio) e co- munque per la inidoneità dell'azione.

3. Ebbene, ritiene il Collegio che i motivi sopra richiamati siano inam- missibili in quanto non si confrontano con la motivazione della sentenza impugnata la quale ha dato conto, con motivazione priva di illogicità, dell'azione simultanea dei tre complici che, all'interno del mezzo di tra- sporto, avevano posto in essere manovre idonee ad impossessarsi del portafoglio della persona offesa. Quanto alla richiamata disposizione di cui all'art.49 cod.pen. la prospettazione difensiva si pone in stridente contra- sto con la giurisprudenza di legittimità la quale impone che il giudizio sull'insussistenza dell'oggetto idoneo ad escludere la punibilità ai sensi dell'art. 49 cpv. cod. pen. tgaEM3étiéleffettuato con valutazione "ex ante" e quindi sulla base di una valutazione prognostica riferita al momento della condotta e alla probabilità di successo dell'iniziativa criminosa (sez.5, n.84 del 9/12/1996, Tansino, Rv.206562).

4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in disposi- tivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 16 Marzo 2023 Il consigliere estensore reside ne DE PO SIT