Ordinanza — n. 14767/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BESLEAGA MIREL nato il 20/07/1988 avverso la sentenza del 05/10/2021 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI; 1.BESLEAGA Mirel ricorre avverso la sentenza in epigrafe la quale ha confermato la decisione del Tribunale di Terni che lo aveva riconosciuto colpevole del reato di furto in concorso di alcune matasse di rame dall'impianto fotovoltaico nel comune di San Liberato di Narni e lo aveva condannato alla pena di giustizia.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 14767/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio motivazionale in relazione alla all'affermazione di responsabilità, invocando una pronuncia assolutoria ai sensi dell'art.129 cod.proc.pen..
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BESLEAGA MIREL nato il 20/07/1988 avverso la sentenza del 05/10/2021 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI;
RITENUTO IN FATTO
e
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.BESLEAGA Mirel ricorre avverso la sentenza in epigrafe la quale ha confermato la decisione del Tribunale di Terni che lo aveva riconosciuto colpevole del reato di furto in concorso di alcune matasse di rame dall'impianto fotovoltaico nel comune di San Liberato di Narni e lo aveva condannato alla pena di giustizia.
2. Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio motivazionale in relazione alla all'affermazione di responsabilità, invocando una pronuncia assolutoria ai sensi dell'art.129 cod.proc.pen..
3. Ebbene, ritiene il Collegio che i motivi sopra richiamati siano manifestamente infondati, in quanto generici, privi di confronto con la decisione impugnata, non scanditi da necessaria critica alle argomentazioni poste a fondamento della deci- sione (Cass. sez. U, n.8825 del 27/10/2016, Galtelli) e privi di analisi censoria degli argomenti posti a fondamento del giudizio di responsabilità del ricorrente.
4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al paga- mento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle am- mende. Così deciso in Roma il 16 Marzo 2023 Il Consi