Ordinanza — n. 14765/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CIARROCCHI BRUNO nato a GIULIANOVA il 16/01/1969 avverso la sentenza del 24/05/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI; 1.CIARROCCHI Bruno ricorre avverso la sentenza in epigrafe la quale ha confer- mato la decisione del Tribunale di Teramo che lo aveva condannato alla pena di mesi quattro di reclusione e di euro 200 per il reato ascritto d'i furto in concorso pluriaggravato di due pluviali di un immobile.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 14765/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al paga- mento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CIARROCCHI BRUNO nato a GIULIANOVA il 16/01/1969 avverso la sentenza del 24/05/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI;
RITENUTO IN FATTO
e
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.CIARROCCHI Bruno ricorre avverso la sentenza in epigrafe la quale ha confer- mato la decisione del Tribunale di Teramo che lo aveva condannato alla pena di mesi quattro di reclusione e di euro 200 per il reato ascritto d'i furto in concorso pluriaggravato di due pluviali di un immobile.
2. Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio motivazionale in relazione alla all'affermazione di responsabilità, assumendo la ricorrenza di un ragionevole dub- bio sulla riconducibilità al prevenuto della condotta furtiva.
3. Ebbene, ritiene il Collegio che i motivi sopra richiamati siano manifestamente infondati, in quanto generici, privi di confronto con la decisione impugnata, non scanditi da necessaria critica alle argomentazioni poste a fondamento della deci- sione (Cass. sez. U, n.8825 del 27/10/2016, Galtelli) e privi di analisi censoria degli argomenti posti a fondamento del giudizio di responsabilità, con particolare riferimento ai profili fattuali accertati, quali il rinvenimento dei pluviali presso l'abi- tazione del prevenuto, che era stato altresì notato aggirarsi nei pressi del luogo in cui il furto era stato realizzato.
4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al paga- mento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle am- mende. Così deciso in Roma il 16 Marzo 2023 Il Consigliere estensore