Ordinanza — n. 14764/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BRUNI CARLO nato a NOCERA INFERIORE il 05/02/1961 avverso la sentenza del 31/01/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI; 1.BRUNI Carlo ricorre avverso la sentenza in epigrafe la quale ha confermato la decisione del Tribunale di Teramo che lo aveva condannato alla pena di mesi sei di reclusione e di euro 300 per il reato ascritto di sottrazione di energia elettrica pluri-aggravato.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 14764/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al paga- mento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BRUNI CARLO nato a NOCERA INFERIORE il 05/02/1961 avverso la sentenza del 31/01/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI;
RITENUTO IN FATTO
e
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.BRUNI Carlo ricorre avverso la sentenza in epigrafe la quale ha confermato la decisione del Tribunale di Teramo che lo aveva condannato alla pena di mesi sei di reclusione e di euro 300 per il reato ascritto di sottrazione di energia elettrica pluri-aggravato.
2. Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio motivazionale in relazione all'affermazione di responsabilità, assumendo l'omessa valutazione dei profili sog- gettivi del reato a fronte di una valutazione apodittica fondata esclusivamente sulla sua veste di amministratore della società che fruiva del servizio di somministra- zione di energia elettrica nell'immobile in cui si svolgeva l'attività imprenditoriale.
3. Ebbene, ritiene il Collegio che i motivi sopra richiamati siano manifestamente infondati, in quanto generici, privi di confronto con la decisione impugnata, non scanditi da necessaria critica alle argomentazioni poste a fondamento della deci- sione (Cass.sez. U, n.8825 del 27/10/2016, Galtelli) e privi di analisi censoria degli argomenti posti a fondamento del giudizio espresso dai giudici di merito in rela- zione al giudizio di responsabilità, che risultano coerenti con la giurisprudenza di legittimità che esclude debba sussistere identità tra colui che realizza l'allaccio abusivo e l'utilizzatore del servizio che sia consapevole dell'esistenza dell'allaccio abusivo.
Pacifico è l'insegnamento del giudice di legittimità sec:ondo cui la sottra- zione di energia elettrica attuata mediante l'allaccio abusivo di un cavo ad una cassetta di derivazione dell'Enel, integra il reato di furto aggravato in presenza di tutti gli elementi fattuali, adeguatamente rappresentati dalle testimonianze as- sunte, non essendo necessario che chi abbia operato l'allaccio sia il proprietario esclusivo dell'immobile, ovvero colui che ha operato materialmente l'allaccio, es- sendo sufficiente che ne sia l'utilizzatore consapevole (sez.5, n.24592 del 30/04/2021, Bellafiore, Rv.281440).
4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al paga- mento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle am- mende. Così deciso in Roma il 16 Marzo 2023