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Ordinanza — n. 14763/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 14763/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14763/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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DANI Rolant ricorre avverso la sentenza indicata in epigrafe, con la quale il Tribunale di Bolzano ha applicato nei suoi confronti la pena di un anno mesi due di reclusione ed euro 400 di multa in relazione ai reati di furto pluriaggravato, possesso di carta di identità falsa, ricettazione e utilizzazione di falso documento di abilitazione alla guida, ai sensi degli artt. 444 e ss. cod. proc. pen.

Regesto Legislator

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art. 129 c.p; Ordinanza — n. 14763/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 6.16 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000)„ alla condanna al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

Parole chiave

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contraffazione di merci licenziamento per furto bolletta doganale uso di false generalità altri reati abbandono del procedimento per truffa

Disposizioni normative citate

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art. 129 c.p
Il giudice, nell'applicare la pena concordata, ha ratificato l'accordo intervenuto tra le parti, escludendo motivatamente, sulla base degli atti, che ricorressero i presupposti di cui all'art. 129 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DANI ROLAND nato il 13/07/1986 avverso la sentenza del 04/05/2022 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di BOLZANOi, lato ac.. n/viso 1E5E) udita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI;

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. DANI Rolant ricorre avverso la sentenza indicata in epigrafe, con la quale il Tribunale di Bolzano ha applicato nei suoi confronti la pena di un anno mesi due di reclusione ed euro 400 di multa in relazione ai reati di furto pluriaggravato, possesso di carta di identità falsa, ricettazione e utilizzazione di falso documento di abilitazione alla guida, ai sensi degli artt. 444 e ss. cod. proc. pen.

2. Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio motivazionale in relazione alla omessa valutazione della ricorrenza di cause di non punibilità e all'assenza di una adeguata motivazione del provvedimento assunto.

3. I profili di doglianza sopra richiamati sono inammissibili in quanto assolu- tamente generici, privi di fondamento ed esclusi dal novero dei motivi di impugna- zione esperibili avverso la sentenza di patteggiamento, ai sensi dell'art.448 comma 2 bis cod.proc.pen. Il giudice, nell'applicare la pena concordata, ha ratificato l'accordo intervenuto tra le parti, escludendo motivatamente, sulla base degli atti, che ricorressero i presupposti di cui all'art. 129 c.p.p. per il proscioglimento del ricorrente. 3.1 La pur sintetica motivazione, avuto riguardo alla (consapevole e volonta- ria) rinunzia alla contestazione delle prove dei fatti costituenti oggetto di imputa- zione, implicita nella domanda di patteggiarnento, nonché ala speciale natura dell'accertamento devoluto al giudice del merito in sede di applicazione della pena su richiesta delle parti che ne consegue, limitato alla verifica delle ipotesi di cui all'art.448 comma 2 bis cod.proc.pen., appare pienamente adeguata ai parametri indicati per tale genere di decisioni dalla ormai consolidata giurisprudenza di que- sta Corte di legittimità (cfr., tra le altre, Sez. un., n. 5777 del 27 marzo 1992, Di Benedetto, rv. 191135;

Sez. un., n. 10372 del 27 settembre :1995, Serafino, rv. 202270; sez. un., n. 20 del 27 ottobre 1999, Fraccari, rv. 214637). Nel caso di specie poi la pena è stata applicata nella misura richiesta dalle parti, non esistono errori di computo nella sua determinazione e non risulta prima facie erronea o strumentale la qualificazione giuridica dei fatti, così come proposta dalle parti, né l'applicazione delle circostanze riconosciute, così che il giudice de quo ha positivamente delibato l'accordo.

4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 6.16 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000)„ alla condanna al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 16 Marzo