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Ordinanza — n. 14761/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal for aggravated computer theft attempt due to generic and unfounded legal arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14761/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal by Gheorghe Botea inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged a conviction for aggravated attempted theft of computer material, arguing that generic mitigating circumstances should have outweighed aggravating factors. The court rejected these claims as lacking specific analysis and failing to critically engage with the lower court's reasoning on the equivalence of opposing circumstances.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 360 c.p.p.: Appeals must be specific and critical; generic arguments without substantive engagement with the lower court's reasoning on the balance of mitigating and aggravating circumstances are inadmissible.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility generic legal arguments aggravated computer theft mitigating circumstances procedural costs order false dichiarazioni senza giuramento obbligo di testimoniare testimonianze contraddittorie

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 616 c.p.p.
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod.
Art. 360 c.p.p.
Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000
pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al paga- mento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
Cass. sez. U, n.8825 del 27/10/2016
art. 616 cod. proc. pen
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. sez. U, n.8825 del 27/10/2016
Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000
pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al paga- mento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BOTEA GHEORGHE nato il 27/10/1997 avverso la sentenza del 02/05/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI;

RITENUTO IN FATTO

e CONSIIDERATO IN DIRITTO 1.BOTEA Gheorghe ricorre avverso la sentenza in epigrafe la quale ha confer- mato la decisione del Tribunale di Milano che lo aveva condannato alla pena di mesi sei di reclusione e di euro 150 di multa, qualificato il fatto quale tentativo di furto aggravato di materiale informatico.

2. Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio motivazionale in relazione alla misura del trattamento sanzionatorio e in particolare per il mancato riconosci- mento deA giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche.

3. Ebbene, ritiene il Collegio che i motivi sopra richiamati siano manifestamente infondati, in quanto generici, privi di confronto con la decisione impugnata, non scanditi da necessaria critica alle argomentazioni poste a fondamento della deci- sione (Cass. sez. U, n.8825 del 27/10/2016, Galtelli) e privi di analisi censoria degli argomenti posti a fondamento del giudizio espresso dai giudici di merito in relazione al giudizio di equivalenza tra circostanze di segno opposto.

4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al paga- mento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle am- mende. Così deciso in Roma il 16 Marzo 2023 Il Consigliere estensore Il Preside