Ordinanza — n. 14757/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE MARTINO LUIGI nato il 16/02/1973 avverso la sentenza del 07/04/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI; 1.DE MARTINO Luigi ricorre avverso la sentenza in epigrafe la quale ha confer- mato la decisione del Tribunale di Como che lo aveva riconosciuto colpevole del reato di tentato furto in concorso di bottiglie di liquore all'interno di esercizio com- merciale, condannandolo alla pena di giustizia„ 2. Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio motivazionale in relazione all'affermazione di responsabilità rilevando la inidoneità indiziaria degli elementi posti a fondamento del riconoscimento del contributo offeto, quale concorrente nella condotta di impossessamento delle bottiglie.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 14757/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al paga- mento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE MARTINO LUIGI nato il 16/02/1973 avverso la sentenza del 07/04/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI;
RITENUTO IN FATTO
e
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.DE MARTINO Luigi ricorre avverso la sentenza in epigrafe la quale ha confer- mato la decisione del Tribunale di Como che lo aveva riconosciuto colpevole del reato di tentato furto in concorso di bottiglie di liquore all'interno di esercizio com- merciale, condannandolo alla pena di giustizia„ 2. Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio motivazionale in relazione all'affermazione di responsabilità rilevando la inidoneità indiziaria degli elementi posti a fondamento del riconoscimento del contributo offeto, quale concorrente nella condotta di impossessamento delle bottiglie.
3. Ebbene, ritiene il Collegio che i motivi sopra richiamati siano manifestamente infondati, in quanto generici, privi di confronto con la decisione impu- gnata, non scanditi da necessaria critica alle argomentazioni poste a fondamento della decisione (Cass. sez. U, n.8825 del 27/10/2016, Galtelli) e privi di analisi censoria degli argomenti posti a fondamento del giudizio espresso dai giudici di merito. Il giudice distrettuale ha correttamente evidenziato le ragioni per cui ha inteso ravvisare il concorso nel reato in capo al DE MARTINO in considerazione dell'azione sinergica rappresentata dal prelevamento delle bottiglie e dalla elimi- nazione dei dispositivi antitaccheggio, bottiglie che poi erano state occultate dal GERONIMI, alla presenza del prevenuto.
4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al paga- mento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle am- mende. Così deciso in Roma il 16 Marzo 2023 D E POSITAT A