Ordinanza — n. 14755/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IADJORDJEVIC Valerio e DINIC Vanessa ricorrono avverso la sentenza indi- cata in epigrafe con la quale, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Roma, era stata loro rideterminata la pena, a seguito di concordato in appello sui motivi di impugnazione, in relazione al reato di furto in abitazione pluriaggravato.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 599 bis cod. proc. pen; Ordinanza — n. 14755/2023 — snpen · Corte di Cassazione: I ricorrenti si dolgono del mancato riconoscimento della circostanza atte- nuante di cui all'art.62 n.6 cod.pen., per essere intervenuto l'integrale risarci- mento del danno nel corso del giudizio.
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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: DJORDJEVIC VALERIO nato a ROMA il 07/03/2003 DINIC VANESSA nato a ROMA il 13/01/2002 avverso la sentenza del 14/01/2022 della CORTE APPELLO di ROMAtd-R-6–a-MgóWe-7)arti; -3 udita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI;
RITENUTO IN FATTO
e
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. DJORDJEVIC Valerio e DINIC Vanessa ricorrono avverso la sentenza indi- cata in epigrafe con la quale, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Roma, era stata loro rideterminata la pena, a seguito di concordato in appello sui motivi di impugnazione, in relazione al reato di furto in abitazione pluriaggravato.
2. I ricorrenti si dolgono del mancato riconoscimento della circostanza atte- nuante di cui all'art.62 n.6 cod.pen., per essere intervenuto l'integrale risarci- mento del danno nel corso del giudizio.
3. Il ricorso è inammissibile in quanto non proponibile per i motivi dedotti e manifestamente infondato. La sentenza impugnata, infatti, è stata adottata ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen. ("Concordato anche con rinuncia ai motivi di appello"), introdotto dall'art. 1, comma 56, della legge 23 giugno 2017, n. 103, in vigore dal 3 agosto 2017, cioè previo accordo delle parti, pubblica e privata, sulla rinunzia a tutti i motivi di appello diversi da quelli inerenti la determinazione della pena, la quale è stata concordemente indicata, come specificato nella sentenza impugnata e successivamente applicata, nei termini richiesti, dalla Corte territo- riale, previa verifica, per quanto stringata, della legittimità dell'iniziativa. 3.1 II giudice di appello ha poi correttamente riconosciuto i profili di legalità della pena determinata sulla base di criteri compresi nella forchetta edittale.
4. La declaratoria di inammissibilità del ricorso va pronunciata, inoltre, «senza formalità» ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. (come introdotto dalla legge n. 103 del 2017).
5. Essendo, dunque, i ricorsi inammissibile e non ravvisandosi ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen. assenza di colpa nella determinazione della causa di inammis- sibilità (Corte Costituzionale, sentenza n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 16 Marzo 2023 D E POSITATA Il consigliere estensore Il Presidente