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Ordinanza — n. 14754/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 14754/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14754/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SPALLINO MARIA GIUSEPPA nato a RIBERA il 13/02/1961 avverso la sentenza del 10/02/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI; 1.SPALLINO Maria Giuseppa ricorre avverso la sentenza in epigrafe la quale ha confermato la decisione del Tribunale di Agrigento che l'aveva dichiarata respon- sabile di furto di energia elettrica, aggravato dalla violenza sulle cose e dall'espo- sizione alla pubblica fede, e l'aveva condannata alla pena di giustizia.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 14754/2023 — snpen · Corte di Cassazione: La ricorrente deduce violazione di legge e vizio motivazionale in relazione alla mancata applicazione della causa di giustificazione dello stato di necessità, al man- cato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art.131 bis cod.pen. e alla misura del trattamento sanzionatorio con più favorevole giudizio di valenza tra circostanze di segno opposto.

Parole chiave

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danneggiamento d'impianti elettrici sottrazione di energia motivi di cassazione cognizione del ricorso per cassazione motivazione inadeguata delle censure costituzionali esenzione dalle imposte sull'energia
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SPALLINO MARIA GIUSEPPA nato a RIBERA il 13/02/1961 avverso la sentenza del 10/02/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI;

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.SPALLINO Maria Giuseppa ricorre avverso la sentenza in epigrafe la quale ha confermato la decisione del Tribunale di Agrigento che l'aveva dichiarata respon- sabile di furto di energia elettrica, aggravato dalla violenza sulle cose e dall'espo- sizione alla pubblica fede, e l'aveva condannata alla pena di giustizia.

2. La ricorrente deduce violazione di legge e vizio motivazionale in relazione alla mancata applicazione della causa di giustificazione dello stato di necessità, al man- cato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art.131 bis cod.pen. e alla misura del trattamento sanzionatorio con più favorevole giudizio di valenza tra circostanze di segno opposto.

3. Ebbene, ritiene il Collegio che i motivi sopra richiamati siano manifestamente infondati, in quanto generici, privi di confronto con la decisione impugnata, non scanditi da necessaria critica alle argomentazioni poste a fondamento della deci- sione (Cass. sez. U, n.8825 del 27/10/2016, Galtelli) e privi di analisi censoria rispetto agli argomenti posti a fondamento del giudizio espresso dai giudici di me- rito, che haToQrnito ampia e corretta motivazione, con richiami alla giurisprudenza di legittimità sul mancato riconoscimento dello stato di necessità in ipotesi di furto di energia elettrica, harrappresentato con argomenti logici i motivi di esclusione della causa di non punibilità di cui all'art.131 bis (commi 1 e 4) e haléscluso, con argomenti privi di illogicità, il giudizio di prevalenza tra circostanze di segno oppo- sto.

4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. peri., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna della ricorrente al paga- mento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle am- mende. Così deciso in Roma il 16 Marzo 2023 Il Consigliere estensore Il Pr