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Ordinanza — n. 14753/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for theft of electricity, ruling subjective intent proven by unpaid bills.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14753/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the appeal inadmissible, finding the grounds generic and lacking specific criticism of the lower court's reasoning. The appellant argued against the subjective element of the crime and the weight of mitigating circumstances, but the court noted the district judge correctly identified intent based on the appellant's awareness of unpaid bills despite the illegal connection. Consequently, the appeal was rejected as it failed to meet the threshold for cassation review.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; The appeal is inadmissible if the grounds are generic, lack specific criticism of the lower court's arguments, and fail to provide a censorial analysis of the factual and legal basis of the decision.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grounds lack of specific criticism theft of electricity subjective intent cassation review procedural dismissal danneggiamento d'impianti elettrici

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 616 cod. proc. pen.
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost.
Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000
pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al paga- mento delle spese del procedimento segue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
art. 616 cod. proc. pen
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost.

Giurisprudenza citata

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Cass. sez. U, n.8825 del. 27/10/2016, Galtelli
sez.5, n.24592 del 30/04/2021, Bellafiore
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PISTONE ROCCO nato a CALTANISSETTA il 29/09/1984 avverso la sentenza del 16/03/2022 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI;

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.PISTONE Rocco ricorre avverso la sentenza in epigrafe la quale ha confermato la decisione del Tribunale di Caltanisetta che lo aveva dichiarato responsabile di furto di energia elettrica, aggravato dalla violenza sulle cose, in relazione ad im- mobile in cui svolgeva attività commerciale, abusivamente allacciato alla rete pub- blica e lo aveva condannato alla pena di giustizia.

2. Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio motivazionale in relazione all'affermazione di responsabilità nei propri confronti con particolare riferimento alla ricorrenza dell'elemento soggettivo del reato e al mancato giudizio di preva- lenza delle circostanze attenuanti generiche.

3. Ebbene, ritiene il Collegio che i motivi sopra richiamati siano manifestamente infondati, in quanto generici, privi di confronto con la decisione impugnata, non scanditi da necessaria critica alle argomentazioni poste a fondamento della deci- sione (Cass. sez. U, n.8825 del. 27/10/2016, Galtelli) e privi di analisi censoria degli argomenti posti a fondamento del giudizio espresso dai giudici di merito. giudice distrettuale ha correttamente evidenziato le ragioni per cui ha inteso ravvisare l'elemento soggettivo in capo all'imputato in relazione all'abusivo colle- gamento alla rete pubblica, a fronte di contratti di fornitura cessati/a nella consa- pevolezza del ricorrente di non ricevere o pagare alcuna bolletta per il servizio elettrico.

Le ragioni del ricorso si pongono in contrasto con il pacifico insegnamento del giudice dì legittimità secondo cui la sottrazione di energia elettrica attuata me- diante l'allaccio abusivo di un cavo ad una cassetta di derivazione dell'Enel, integra il reato di furto aggravato in presenza di tutti gli elementi fattuali, adeguatamente rappresentati dalle testimonianze assunte, non essendo necessario che chi abbia operato l'allaccio sia il proprietario esclusivo dell'immobile, ovvero colui che ha operato materialmente l'allaccio, essendo sufficiente che ne sia l'utilizzatore con- sapevole (sez.5, n.24592 del 30/04/2021, Bellafiore, Rv.281440-01). 3.2 Il motivo relativo al giudizio di valenza tra circostanze di segno opposto risulta del tutto privo delle ragioni di fatto e dei motivi di diritto su cui si fonda.

4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al paga- mento delle spese del procedimento segue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle am- mende. Così deciso in Roma il 16 Marzo 2023 Il Consigliere estensor