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Ordinanza — n. 14752/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 14752/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14752/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: DI VENERE FILIPPO nato a BITONTO il 09/09/1997 RENO' VINCENZO nato a TARANTO il 05/09/1984 avverso la sentenza del 10/01/2022 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI;

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 14752/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Lamentano i ricorrenti violazione di legge e difetto di motivazione in rela- zione all'omessa ammissione al rito abbreviato condizionato alla produzione di do- cumenti fotografici e in relazione all'applicazione della circostanza aggravdtédi cui all'art.625 comma 1 n.2 cod.pen.

Parole chiave

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verosimiglianza della persecuzione vizio di procedura violazione delle forme sostanziali documenti mancanti requisiti probatori censura formulata in modo carente

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
Essendo i ricorsi inammissibili e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: DI VENERE FILIPPO nato a BITONTO il 09/09/1997 RENO' VINCENZO nato a TARANTO il 05/09/1984 avverso la sentenza del 10/01/2022 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI;

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.DI VENERE Filippo e RENO' Vincenzo ricorrono avverso la sentenza in epi- grafe che ha confermato la decisione del Tribunale di Taranto che li aveva ricono- sciuti colpevoli del reato di furto in abitazione in concorso, continuato e aggravato, di arredi ivi prelevati e, con il riconoscimento delle circostanze attenuanti generi- che e ritenuta per il DI VENERE la recidiva, li aveva condannati alla pena ritenuta di giustizia.

2. Lamentano i ricorrenti violazione di legge e difetto di motivazione in rela- zione all'omessa ammissione al rito abbreviato condizionato alla produzione di do- cumenti fotografici e in relazione all'applicazione della circostanza aggravdtédi cui all'art.625 comma 1 n.2 cod.pen.

3. I motivi di ricorso si presentano manifestamente infondati in quanto in contrasto con la costante giurisprudenza di legittimità e ripropositivi di censure già scrutinate dal giudice di appello a e disattese con motivazione assolutamente li- neare e pertinente. 3.1 Quanto alla richiesta di definizione del giudizio con rito abbreviato condi- zionato il motivo non si confronta con la pronuncia del giudice di appello lche ha rigettato la censura di ordine processuale in quanto l'imputato, a seguito del ri- getto da parte del GUP della richiesta di giudizio abbreviato condizionato ad una integrazione probatoria, avrebbe dovuto riproporre tale richiesta prima della di- chiarazione di apertura del dibattimento di primo grado (come previsto dalla sen- tenza della Corte costituzionale n. 169 del 2003, dichiarativa della parziale inco- stituzionalità dell' art. 438, comma 6, cod. proc. pen.), laddove la verifica della legittimità del rito abbreviato condizionato rimane preclusa qualora l'imputato ri- chieda successivamente di definire il processo con giudizio abbreviato non condi- zionato (sez.3, n.7012 del 5/12/2017, B., Rv.272579-01; sez.1, n.12818 del 14/02/2020, Bergmann, Rv.279324-01). 3.2 La censura con la quale si assume la illegittimità del riconoscimento della circostanza aggravante della violenza sulle cose risulta in fatto e manifestamente infondata, se solo si considera il contenuto degli esiti testimoniali /che avevano escluso che l'abitazione fosse stata lasciata aperta e priva di protezioni; il ricor- rente prospetta una diversa ricostruzione degli eventi con argomenti privi di analisi censoria e comunque con argomenti già esaminati dal giudice distrettuale e disat- tesi con motivazione priva di illogicità, la quale pertantoSuscettibile di ulteriore sindacato.4.

Essendo i ricorsi inammissibili e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pa- gamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della cassa delle am- mende. Così deciso in Roma il 16 Marzo 2023 Il Consigliere es