Italian court dismisses appeal for generic grounds lacking specific criticism of sentencing reasoning.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Ivan Denaro inadmissible due to manifestly unfounded and generic grounds. Denaro argued for reduced sanctions and recognized mitigating circumstances, but the court found his arguments lacked necessary critical analysis of the lower court's reasoning. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 cod. proc. pen.; Art. 366 cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if the grounds are generic, devoid of specific criticism of the contested decision, and fail to provide a censorial analysis of the arguments supporting the judgment.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DENARO IVAN nato a SIRACUSA il 30/12/1975 avverso la sentenza del 14/03/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI;
RITENUTO IN FATTO
e
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.DENARO Ivan ricorre avverso la sentenza in epigrafe la quale ha confermato la decisione del Tribunale di Milano che lo aveva condannato alla pena di mesi cinque giorni dieci di arresto e di euro 2.000 di ammenda per i reati di cui all'art.186 comma 1 e 2 lett.c) e all'art.187 comma 8 C.d.S.
2. Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio motivazionale in relazione alla misura del trattamento sanzionatorio e in particolare per il mancato riconosci- mento delle circostanze attenuanti generiche.
3. Ebbene, ritiene il Collegio che i motivi sopra richiamati siano manifestamente infondati, in quanto generici, privi di confronto con la decisione impugnata, non scanditi da necessaria critica alle argomentazioni poste a fondamento della deci- sione (Cass.sez. U, n.8825 del 27/10/2016, Galtelli) e privi di analisi censoria degli argomenti posti a fondamento del giudizio espresso dai giudici di merito. La pena risulta poi rimodulata in termini edittali improntati ad una misura di poco superiore al minimo edittale, così da esonerare il giudice da un più articolato onere motiva- zionale sul punto.
4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al paga- mento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle am- mende. Così deciso in Roma il 16 Marzo 2023 Il Consigliere estensore Il Presi