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Ordinanza — n. 14746/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 14746/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14746/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MIGLIO FRANCESCO nato a GENOVA il 23/04/1980 avverso la sentenza del 19/10/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RENATA SESSA; Rilevato che l'imputato Miglio Francesco ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Torino, che ha parzialmente riformato, escludendo l'aggravante della destrezza, la condanna riportata in primo grado in ordine al reato di furto aggravato di cui agli artt. 624, 625 nn. 2 e 4 cod. pen.; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che denuncia la manifesta illogicità della motivazione della sentenza di appello, nella parte in cui individua l'odierno ricorrente quale autore dell'azione furtiva imputata, non è deducibile in sede di legittimità in quanto risulta da un lato generico, e dall'altro costituito da doglianze di mero fatto, volte ad ottenere una rilettura del materiale probatorio avulsa dalla individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali; invero, la Corte territoriale, nell'identificare il Miglio come responsabile del furto, esprime un iter logico-giuridico lineare, coerente, esauriente e conforme con la disamina dei dati probatori, tra cui spiccano i fotogrammi tratti dall'impianto di videosorveglianza esterna al punto vendita, in cui viene ritratta l'automobile in uso al Miglio proprio nell'orario in cui il furto è avvenuto, nonché i dati estratti dai tabulati telefonici, i quali collocano il ricorrente, senza che questi abbia fornito spiegazioni alternative sulla sua presenza in loco, nel Comune di Montemagno, in orario compatibile con quello dell'azione criminosa;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 14746/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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imputazione di furto delitto di fuga usurpazione d'identità abbandono del procedimento per truffa prove acquisite illegalmente altri reati
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MIGLIO FRANCESCO nato a GENOVA il 23/04/1980 avverso la sentenza del 19/10/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RENATA SESSA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che l'imputato Miglio Francesco ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Torino, che ha parzialmente riformato, escludendo l'aggravante della destrezza, la condanna riportata in primo grado in ordine al reato di furto aggravato di cui agli artt. 624, 625 nn. 2 e 4 cod. pen.; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che denuncia la manifesta illogicità della motivazione della sentenza di appello, nella parte in cui individua l'odierno ricorrente quale autore dell'azione furtiva imputata, non è deducibile in sede di legittimità in quanto risulta da un lato generico, e dall'altro costituito da doglianze di mero fatto, volte ad ottenere una rilettura del materiale probatorio avulsa dalla individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali; invero, la Corte territoriale, nell'identificare il Miglio come responsabile del furto, esprime un iter logico-giuridico lineare, coerente, esauriente e conforme con la disamina dei dati probatori, tra cui spiccano i fotogrammi tratti dall'impianto di videosorveglianza esterna al punto vendita, in cui viene ritratta l'automobile in uso al Miglio proprio nell'orario in cui il furto è avvenuto, nonché i dati estratti dai tabulati telefonici, i quali collocano il ricorrente, senza che questi abbia fornito spiegazioni alternative sulla sua presenza in loco, nel Comune di Montemagno, in orario compatibile con quello dell'azione criminosa;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso,