Ordinanza — n. 14744/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TAOUSSI RADWANE nato il 28/01/1987 avverso la sentenza del 14/06/2022 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RENATA SESSA; Rilevato che l'imputato Taoussi Radwane ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Genova, in parziale riforma della pronuncia di primo grado che aveva condannato il predetto per i delitti di falsa dichiarazione della propria identità ad agenti di polizia giudiziaria (capo a) dell'imputazione) e di cui all'art.496 c.p. così riqualificata l'originaria imputazione (capo b), ha ridotto la pena inflitta; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che deduce violazione di legge e vizio di motivazione in punto di determinazione della pena inflitta, è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 14744/2023 — snpen · Corte di Cassazione: così riqualificata l'originaria imputazione (capo b), ha ridotto la pena inflitta; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che deduce violazione di legge e vizio di motivazione in punto di determinazione della pena inflitta, è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TAOUSSI RADWANE nato il 28/01/1987 avverso la sentenza del 14/06/2022 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RENATA SESSA;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che l'imputato Taoussi Radwane ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Genova, in parziale riforma della pronuncia di primo grado che aveva condannato il predetto per i delitti di falsa dichiarazione della propria identità ad agenti di polizia giudiziaria (capo a) dell'imputazione) e di cui all'art.496 c.p. così riqualificata l'originaria imputazione (capo b), ha ridotto la pena inflitta; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che deduce violazione di legge e vizio di motivazione in punto di determinazione della pena inflitta, è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; Considerato altresì che il medesimo motivo è manifestamente infondato poiché la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che, nel caso di specie, ne ha giustificato l'esercizio in maniera adeguata (cfr. pag. 5), rigettando peraltro con argomenti specifici anche la richiesta di attenuanti generiche; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso, 1