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Ordinanza — n. 14743/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 14743/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14743/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SAADALLAH AMIR nato il 18/02/1993 avverso la sentenza del 22/06/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RENATA SESSA; Rilevato che l'imputato Saadallah Amir ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Roma ne ha confermato la condanna per il tentato furto di un motoveicolo Yamaha, parcheggiato sulla pubblica via, di proprietà di Primerano Roberto, avvenuto mediante violenza sulle cose consistita nella forzatura del vano portaoggetti; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che deduce violazione di legge e vizio di motivazione in punto di diniego della concessione dell'attenuante di cui all'art. 62, comma primo, n.

Regesto Legislator

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art. 673 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 14743/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Sez. U, n. 40150 del 21/6/2018, Salatino, Rv. 273551); invero la sopravvenuta eventualità della improcedibilità, dovuta all'abbandono del regime di perseguimento di ufficio del reato, non opera come la richiamata ipotesi abrogativa la quale è destinata ad essere rilevata anche in sede esecutiva mediante la revoca della sentenza ai sensi dell'art. 673 cod. proc. pen. e per tale ragione - essenzialmente di economia processuale - è stata ritenuta dalla giurisprudenza apprezzabile anche in fase di cognizione ed in presenza di ricorso inammissibile.

Parole chiave

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motivazione inadeguata delle censure costituzionali revisione della sentenza penale impugnabilità della decisione di rinvio censure procedurali controllo della commisurazione della pena effetti dell'incostituzionalità

Disposizioni normative citate

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art. 673 cod. proc. pen
273551); invero la sopravvenuta eventualità della improcedibilità, dovuta all'abbandono del regime di perseguimento di ufficio del reato, non opera come la richiamata ipotesi abrogativa la quale è destinata ad essere rilevata anche in sede esecutiva mediante la revoca della sentenza ai sensi dell'art. 673 cod.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SAADALLAH AMIR nato il 18/02/1993 avverso la sentenza del 22/06/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RENATA SESSA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che l'imputato Saadallah Amir ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Roma ne ha confermato la condanna per il tentato furto di un motoveicolo Yamaha, parcheggiato sulla pubblica via, di proprietà di Primerano Roberto, avvenuto mediante violenza sulle cose consistita nella forzatura del vano portaoggetti; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che deduce violazione di legge e vizio di motivazione in punto di diniego della concessione dell'attenuante di cui all'art. 62, comma primo, n.

4) cod. pen., è reiterativo in quanto meramente riproduttivo di profilo di censura già adeguatamente vagliato e disatteso dalla Corte di merito, nonché generico, perché si esaurisce nella sola affermazione della doglianza, priva di confronto argomentativo con le ragioni poste a base della pronuncia di condanna (si veda, in particolare, pag. 3); Chiarito che la sopravvenienza della procedibilità a querela, per effetto della legge n. 150 del 2022, non prevale sulla inammissibilità del ricorso, poiché, a differenza dell'ipotesi di abolitio criminis, non è idonea a incidere sul c.d. "giudicato sostanziale" (cfr.

Sez. U, n. 40150 del 21/6/2018, Salatino, Rv. 273551); invero la sopravvenuta eventualità della improcedibilità, dovuta all'abbandono del regime di perseguimento di ufficio del reato, non opera come la richiamata ipotesi abrogativa la quale è destinata ad essere rilevata anche in sede esecutiva mediante la revoca della sentenza ai sensi dell'art. 673 cod. proc. pen. e per tale ragione - essenzialmente di economia processuale - è stata ritenuta dalla giurisprudenza apprezzabile anche in fase di cognizione ed in presenza di ricorso inammissibile.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così de