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Ordinanza — n. 14741/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 14741/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14741/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PELLINO GIUSEPPE nato a BENEVENTO il 23/09/1972 avverso la sentenza del 28/04/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RENATA SESSA; Rilevato che l'imputato Pellino Giuseppe ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Napoli, in parziale riforma della pronuncia di condanna di primo grado per due reati di falso in atto pubblico aggravati ai sensi dell'art. 61, comma primo, n. 9), in relazione alla vendita di una Smart (capo A e capo B) in riferimento alla quale si induceva anche in errore il PRA che registrava l'inesistente atto di vendita, ha dichiarato estinti i reati per prescrizione, confermando nel resto; Lette le memorie rispettivamente presentate dal difensore e dall'imputato;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 14741/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Ritenuto che il quarto motivo di ricorso che contesta il difetto di legittimazione della parte civile Caputo Andrea, non è deducibile in sede di legittimità, avendo ad oggetto una questione che non ha costituito oggetto dei motivi di appello, tale dovendosi intendere anche la generica prospettazione nei motivi di gravame di una censura solo successivamente illustrata in termini specifici con la proposizione del ricorso in cassazione; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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errore nella commisurazione della pena revisione della sentenza penale motivi di cassazione scemata imputabilità adeguamento della pena altri capi d'accusa
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PELLINO GIUSEPPE nato a BENEVENTO il 23/09/1972 avverso la sentenza del 28/04/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RENATA SESSA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che l'imputato Pellino Giuseppe ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Napoli, in parziale riforma della pronuncia di condanna di primo grado per due reati di falso in atto pubblico aggravati ai sensi dell'art. 61, comma primo, n. 9), in relazione alla vendita di una Smart (capo A e capo B) in riferimento alla quale si induceva anche in errore il PRA che registrava l'inesistente atto di vendita, ha dichiarato estinti i reati per prescrizione, confermando nel resto; Lette le memorie rispettivamente presentate dal difensore e dall'imputato;

Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la presenza del capo c) dell'imputazione - per il quale era intervenuta assoluzione in primo grado e non vi era stata impugnazione da parte di alcuno - nel corpo della sentenza impugnata, è inammissibile per carenza d'interesse, risultando meramente allegata alla sentenza l'imputazione originaria nella sua completezza, laddove alcun riferimento è ovviamente presente nella sentenza impugnata in relazione al capo C); Considerato che il secondo e il terzo motivo di ricorso, che contestano la correttezza della motivazione posta a base della conferma della responsabilità, non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto, rispetto a questioni peraltro già ampiamente affrontate dai giudici di merito (cfr. in particolare l'ultima pagina della sentenza impugnata);

Ritenuto che il quarto motivo di ricorso che contesta il difetto di legittimazione della parte civile Caputo Andrea, non è deducibile in sede di legittimità, avendo ad oggetto una questione che non ha costituito oggetto dei motivi di appello, tale dovendosi intendere anche la generica prospettazione nei motivi di gravame di una censura solo successivamente illustrata in termini specifici con la proposizione del ricorso in cassazione; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così d