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Ordinanza — n. 14731/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 14731/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14731/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BARONE SALVATORE nato a PALERMO il 08/08/1951 avverso la sentenza del 22/04/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RENATA SESSA; Rilevato che l'imputato Barone Salvatore ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Palermo ne ha confermato la condanna per furto di un portafoglio contenente la somma di euro 50,00 e documenti personali di Panarelli Michele, commesso con destrezza e all'interno di autobus di linea urbano, (capo 1), e per violazione del divieto ex. art. 75, comma primo, d. Lgs. n. 159/2011 di allontanamento dalla propria abitazione (capo 2) dell'imputazione); Ritenuto che l'unico motivo di ricorso che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità denunciando il travisamento del fatto in cui sarebbero incorsi i giudici del merito, quale risultato di una diversa ricostruzione storica dei fatti e rilevanza e attendibilità delle prove, non è consentito dalla legge, stante la preclusione per la Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito;

Regesto Legislator

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art. 673 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 14731/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Sez. U, n. 40150 del 21/6/2018, Salatino, Rv. 273551); invero la sopravvenuta eventualità della improcedibilità, dovuta all'abbandono del regime di perseguimento di ufficio del reato, non opera come la richiamata ipotesi abrogativa la quale è destinata ad essere rilevata anche in sede esecutiva mediante la revoca della sentenza ai sensi dell'art. 673 cod. proc. pen. e per tale ragione - essenzialmente di economia processuale - è stata ritenuta dalla giurisprudenza apprezzabile anche in fase di cognizione ed in presenza di ricorso inammissibile.

Parole chiave

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prova facilitata prove irrilevanti censura dell'apprezzamento delle prove trasmissione delle prove valore aggiunto degli elementi di prova motivi probatori

Disposizioni normative citate

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art. 673 cod. proc. pen
273551); invero la sopravvenuta eventualità della improcedibilità, dovuta all'abbandono del regime di perseguimento di ufficio del reato, non opera come la richiamata ipotesi abrogativa la quale è destinata ad essere rilevata anche in sede esecutiva mediante la revoca della sentenza ai sensi dell'art. 673 cod.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BARONE SALVATORE nato a PALERMO il 08/08/1951 avverso la sentenza del 22/04/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RENATA SESSA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che l'imputato Barone Salvatore ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Palermo ne ha confermato la condanna per furto di un portafoglio contenente la somma di euro 50,00 e documenti personali di Panarelli Michele, commesso con destrezza e all'interno di autobus di linea urbano, (capo 1), e per violazione del divieto ex. art. 75, comma primo, d. Lgs. n. 159/2011 di allontanamento dalla propria abitazione (capo 2) dell'imputazione); Ritenuto che l'unico motivo di ricorso che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità denunciando il travisamento del fatto in cui sarebbero incorsi i giudici del merito, quale risultato di una diversa ricostruzione storica dei fatti e rilevanza e attendibilità delle prove, non è consentito dalla legge, stante la preclusione per la Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito;

Considerato altresì che, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, il giudice adito ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si veda, in particolare, pagg. 2 e 3 della sentenza impugnata) facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della conferma della dichiarazione della responsabilità e della sussistenza del reato; Chiarito che la sopravvenienza della procedibilità a querela, per effetto della legge n. 150 del 2022, non prevale sulla inammissibilità del ricorso, poiché, a differenza dell'ipotesi di abolitio criminis, non è idonea a incidere sul c.d. "giudicato sostanziale" (cfr.

Sez. U, n. 40150 del 21/6/2018, Salatino, Rv. 273551); invero la sopravvenuta eventualità della improcedibilità, dovuta all'abbandono del regime di perseguimento di ufficio del reato, non opera come la richiamata ipotesi abrogativa la quale è destinata ad essere rilevata anche in sede esecutiva mediante la revoca della sentenza ai sensi dell'art. 673 cod. proc. pen. e per tale ragione - essenzialmente di economia processuale - è stata ritenuta dalla giurisprudenza apprezzabile anche in fase di cognizione ed in presenza di ricorso inammissibile.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. C