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Ordinanza — n. 14729/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 14729/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14729/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MUSCAS MATTIA GABRIEL nato a CAGLIARI il 13/02/1995 avverso la sentenza del 23/06/2022 del GIP TRIBUNALE di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RENATA SESSA; Rilevato che l'imputato Muscas Mattia Gabriel ha impugnato la sentenza emessa dal Tribunale di Cagliari pronunciata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. e applicativa della pena concordata con la Pubblica Accusa per due reati di furti con strappo; Ritenuto che il primo ed unico motivo di ricorso, che lamenta la mancata assoluzione dell'imputato ai sensi dell'art. 129 c.p.p., va dichiarato inammissibile, giacché proposto al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., come introdotto dalla legge n. 103 del 2017 che ha stabilito che il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento è proponibile per soli motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza;

Regesto Legislator

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art. 444 cod. proc. pen, art. 129 c.p; Ordinanza — n. 14729/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen., e che il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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motivi di cassazione remissione della pena adeguamento della pena gravità della pena errore nella commisurazione della pena attenuazione libera della pena

Disposizioni normative citate

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art. 444 cod. proc. pen
Rilevato che l'imputato Muscas Mattia Gabriel ha impugnato la sentenza emessa dal Tribunale di Cagliari pronunciata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen.
art. 129 c.p
e applicativa della pena concordata con la Pubblica Accusa per due reati di furti con strappo; Ritenuto che il primo ed unico motivo di ricorso, che lamenta la mancata assoluzione dell'imputato ai sensi dell'art. 129 c.p.p., va dichiarato inammissibile, giacché proposto al di fuori dei casi previsti dall'art.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MUSCAS MATTIA GABRIEL nato a CAGLIARI il 13/02/1995 avverso la sentenza del 23/06/2022 del GIP TRIBUNALE di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RENATA SESSA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che l'imputato Muscas Mattia Gabriel ha impugnato la sentenza emessa dal Tribunale di Cagliari pronunciata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. e applicativa della pena concordata con la Pubblica Accusa per due reati di furti con strappo; Ritenuto che il primo ed unico motivo di ricorso, che lamenta la mancata assoluzione dell'imputato ai sensi dell'art. 129 c.p.p., va dichiarato inammissibile, giacché proposto al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., come introdotto dalla legge n. 103 del 2017 che ha stabilito che il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento è proponibile per soli motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen., e che il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 4.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso 1'8