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Ordinanza — n. 14727/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 14727/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14727/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: IERVOLINO ANTONIO nato a SAN GIUSEPPE VESUVIANO il 21/01/1995 avverso la sentenza del 23/09/2022 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RENATA SESSA; Rilevato che l'imputato Iervolino Antonio ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Cagliari ne ha confermato la condanna per i reati ascrittigli di violazione dell'obbligo di divieto di soggiorno inerenti alla sorveglianza speciale (capo A) di cui all'art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159/2011, e di falsa attestazione della propria identità a un pubblico ufficiale (capo B); e che con la memoria difensiva pervenuta in atti si insiste nell'accoglimento del ricorso; Ritenuto che tutti i sette motivi di ricorso proposti - inerenti la correttezza della motivazione della sentenza impugnata, la mancata assunzione di prova decisiva e l'insussistenza dei reati per difetto dell'elemento soggettivo - sono indeducibili giacché prospettano deduzioni del tutto generiche, prive delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che sorreggono le richieste, nonché non consentite dalla legge in sede di legittimità perché costituite da mere doglianze in punto di fatto - così i particolare quella che adduce genericamente che l'imputato si trovasse nel luogo vietato per lavorare, circostanza addotta, sempre genericamente, anche ai fini della particolare tenuità del fatto, pure erroneamente invocata;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 14727/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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insufficienza di prove mancata prova di parzialità motivi probatori verosimiglianza della persecuzione prova facilitata causa legittima
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: IERVOLINO ANTONIO nato a SAN GIUSEPPE VESUVIANO il 21/01/1995 avverso la sentenza del 23/09/2022 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RENATA SESSA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che l'imputato Iervolino Antonio ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Cagliari ne ha confermato la condanna per i reati ascrittigli di violazione dell'obbligo di divieto di soggiorno inerenti alla sorveglianza speciale (capo A) di cui all'art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159/2011, e di falsa attestazione della propria identità a un pubblico ufficiale (capo B); e che con la memoria difensiva pervenuta in atti si insiste nell'accoglimento del ricorso; Ritenuto che tutti i sette motivi di ricorso proposti - inerenti la correttezza della motivazione della sentenza impugnata, la mancata assunzione di prova decisiva e l'insussistenza dei reati per difetto dell'elemento soggettivo - sono indeducibili giacché prospettano deduzioni del tutto generiche, prive delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che sorreggono le richieste, nonché non consentite dalla legge in sede di legittimità perché costituite da mere doglianze in punto di fatto - così i particolare quella che adduce genericamente che l'imputato si trovasse nel luogo vietato per lavorare, circostanza addotta, sempre genericamente, anche ai fini della particolare tenuità del fatto, pure erroneamente invocata;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il