Ordinanza — n. 14727/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: IERVOLINO ANTONIO nato a SAN GIUSEPPE VESUVIANO il 21/01/1995 avverso la sentenza del 23/09/2022 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RENATA SESSA; Rilevato che l'imputato Iervolino Antonio ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Cagliari ne ha confermato la condanna per i reati ascrittigli di violazione dell'obbligo di divieto di soggiorno inerenti alla sorveglianza speciale (capo A) di cui all'art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159/2011, e di falsa attestazione della propria identità a un pubblico ufficiale (capo B); e che con la memoria difensiva pervenuta in atti si insiste nell'accoglimento del ricorso; Ritenuto che tutti i sette motivi di ricorso proposti - inerenti la correttezza della motivazione della sentenza impugnata, la mancata assunzione di prova decisiva e l'insussistenza dei reati per difetto dell'elemento soggettivo - sono indeducibili giacché prospettano deduzioni del tutto generiche, prive delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che sorreggono le richieste, nonché non consentite dalla legge in sede di legittimità perché costituite da mere doglianze in punto di fatto - così i particolare quella che adduce genericamente che l'imputato si trovasse nel luogo vietato per lavorare, circostanza addotta, sempre genericamente, anche ai fini della particolare tenuità del fatto, pure erroneamente invocata;
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 14727/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: IERVOLINO ANTONIO nato a SAN GIUSEPPE VESUVIANO il 21/01/1995 avverso la sentenza del 23/09/2022 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RENATA SESSA;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che l'imputato Iervolino Antonio ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Cagliari ne ha confermato la condanna per i reati ascrittigli di violazione dell'obbligo di divieto di soggiorno inerenti alla sorveglianza speciale (capo A) di cui all'art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159/2011, e di falsa attestazione della propria identità a un pubblico ufficiale (capo B); e che con la memoria difensiva pervenuta in atti si insiste nell'accoglimento del ricorso; Ritenuto che tutti i sette motivi di ricorso proposti - inerenti la correttezza della motivazione della sentenza impugnata, la mancata assunzione di prova decisiva e l'insussistenza dei reati per difetto dell'elemento soggettivo - sono indeducibili giacché prospettano deduzioni del tutto generiche, prive delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che sorreggono le richieste, nonché non consentite dalla legge in sede di legittimità perché costituite da mere doglianze in punto di fatto - così i particolare quella che adduce genericamente che l'imputato si trovasse nel luogo vietato per lavorare, circostanza addotta, sempre genericamente, anche ai fini della particolare tenuità del fatto, pure erroneamente invocata;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il