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Ordinanza — n. 14726/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 14726/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14726/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SAVARESE VINCENZO nato a VICO EQUENSE il 09/02/1989 avverso la sentenza del 27/05/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RENATA SESSA; Rilevato che l'imputato Savarese Vincenzo ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Napoli ne ha confermato la condanna per falso ideologico ex. art. 483 cod. Pen.«Ila pena di mesi otto di reclusione; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, reiterativo della medesima censura dedotta in appello, che contesta l'eccessività della pena, non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; che nella specie l'onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda, in particolare, a pag. 5 della sentenza impugnata);

Regesto Legislator

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art. 483 cod. Pen; Ordinanza — n. 14726/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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aggravamento della pena errore nella commisurazione della pena proporzionalità della pena esecuzione della pena detentiva sostitutiva riesame dell'entità pena indennità maggiorata

Disposizioni normative citate

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art. 483 cod. Pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SAVARESE VINCENZO nato a VICO EQUENSE il 09/02/1989 avverso la sentenza del 27/05/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RENATA SESSA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che l'imputato Savarese Vincenzo ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Napoli ne ha confermato la condanna per falso ideologico ex. art. 483 cod. Pen.«Ila pena di mesi otto di reclusione; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, reiterativo della medesima censura dedotta in appello, che contesta l'eccessività della pena, non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; che nella specie l'onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda, in particolare, a pag. 5 della sentenza impugnata);

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso, 1'8 m