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Ordinanza — n. 14724/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 14724/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14724/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PERINO ITALO nato il 31/08/1972 avverso la sentenza del 06/12/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RENATA SESSA; Rilevato che l'imputato Perino Italo ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Firenze ne ha confermato la condanna per il furto della carta d'identità, della patente di guida e della tessera universitaria ai danni di Bossini Edoardo, mentre egli si trovava nella stazione di Siena (reato commesso il 26 luglio 2014); Ritenuto che l'unico motivo di ricorso - che contesta, sia pure sotto forma di violazione di legge in relazione all'art. 533 c.p.p., la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per insufficienza della prova della sussistenza degli elementi costitutivi dei reato di furto - non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché nella sostanza costituito da mere doglianze in punto di fatto, implicanti per di più una indiscriminata rivalutazione probatoria in base a congetture difensive tendenti ad escludere la identificazione dell'imputato in colui che ebbe a sottrarre il bene nonostante fosse stato proprio lui ad essere trovato in possesso del documento di identità della persona offesa appena il giorno dopo il furto;

Regesto Legislator

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art. 533 c.p; Ordinanza — n. 14724/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Chiarito che l'inammissibilità del ricorso per cassazione non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare la prescrizione del reato maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, DL, Rv. 217266), a tal fine dovendosi avere riguardo alla data di lettura del dispositivo e non al successivo deposito della motivazione; Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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prova dell'identità usurpazione d'identità identificazione forense inutilizzabilità delle prove illecite identità dei fatti permesso di promuovere un procedimento penale

Disposizioni normative citate

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art. 533 c.p
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PERINO ITALO nato il 31/08/1972 avverso la sentenza del 06/12/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RENATA SESSA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che l'imputato Perino Italo ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Firenze ne ha confermato la condanna per il furto della carta d'identità, della patente di guida e della tessera universitaria ai danni di Bossini Edoardo, mentre egli si trovava nella stazione di Siena (reato commesso il 26 luglio 2014); Ritenuto che l'unico motivo di ricorso - che contesta, sia pure sotto forma di violazione di legge in relazione all'art. 533 c.p.p., la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per insufficienza della prova della sussistenza degli elementi costitutivi dei reato di furto - non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché nella sostanza costituito da mere doglianze in punto di fatto, implicanti per di più una indiscriminata rivalutazione probatoria in base a congetture difensive tendenti ad escludere la identificazione dell'imputato in colui che ebbe a sottrarre il bene nonostante fosse stato proprio lui ad essere trovato in possesso del documento di identità della persona offesa appena il giorno dopo il furto;

Chiarito che l'inammissibilità del ricorso per cassazione non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare la prescrizione del reato maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, DL, Rv. 217266), a tal fine dovendosi avere riguardo alla data di lettura del dispositivo e non al successivo deposito della motivazione; Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così de