Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 14723/2023 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 14723/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 14723/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SZOKOCS ISTVAN CSABA nato il 10/06/1978 avverso la sentenza del 04/03/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RENATA SESSA; Rilevato che l'imputato Szokocs Istvan Csaba ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Firenze ne ha confermato la condanna per il furto di una bicicletta di proprietà di Tacke Frank, che l'aveva lasciata alloggiata sopra il carrello che faceva da appendice alla propria macchina parcheggiata in una strada pubblica; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si censura il diniego dell'applicazione dell'istituto di cui all'art. 131-bis cod. pen., ora da prendere in considerazione alla luce della riforma Cartabia d.lgs. 150/2022 - il cui art. 1 lett. C) ha riformulato l'art. 131-bis prevedendo tra l'altro quale presupposto non più la pena massima bensì quella minima che non superi i due anni di reclusione - è fondato, emergendo dagli atti che la condotta non può ritenersi abituale in quanto il ricorrente risulta incensurato e, per altro verso, si è risolta in un fatto di speciale tenuità in quanto esauritosi nel furto di una bicicletta che veniva prontamente restituita al legittimo proprietario che si riusciva ad individuare grazie al comportamento collaborativo del ricorrente; comportamento successivo al reato che peraltro proprio la nuova formulazione dell'art. 131-bis c.p. ha introdotto come ulteriore elemento di valutazione da considerare ai fini del riconoscimento della fattispecie in argomento;

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 131-bis cod. pen, art. 131-bis c.p; Sentenza — n. 14723/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 131-bis cod. pen., ora da prendere in considerazione alla luce della riforma Cartabia d.lgs. 150/2022 - il cui art. 1 lett. C) ha riformulato l'art. 131-bis prevedendo tra l'altro quale presupposto non più la pena massima bensì quella minima che non superi i due anni di reclusione - è fondato, emergendo dagli atti che la condotta non può ritenersi abituale in quanto il ricorrente risulta incensurato e, per altro verso, si è risolta in un fatto di speciale tenuità in quanto esauritosi nel furto di una bicicletta che veniva prontamente restituita al legittimo proprietario che si riusciva ad individuare grazie al comportamento collaborativo del ricorrente; comportamento successivo al reato che peraltro proprio la nuova formulazione dell'art. 131-bis c.p. ha introdotto come ulteriore elemento di valutazione da considerare ai fini del riconoscimento della fattispecie in argomento;

Parole chiave

Generato dall'IA
partecipazione al reato altri reati infrazione privilegiata tentato furto favoreggiamento delitto

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 131-bis cod. pen
Rilevato, pertanto, che la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio perché l'imputato non è punibile ai sensi dell'art. 131-bis cod. Pen.;
art. 131-bis c.p
Rilevato, pertanto, che la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio perché l'imputato non è punibile ai sensi dell'art. 131-bis cod.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SZOKOCS ISTVAN CSABA nato il 10/06/1978 avverso la sentenza del 04/03/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RENATA SESSA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che l'imputato Szokocs Istvan Csaba ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Firenze ne ha confermato la condanna per il furto di una bicicletta di proprietà di Tacke Frank, che l'aveva lasciata alloggiata sopra il carrello che faceva da appendice alla propria macchina parcheggiata in una strada pubblica; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si censura il diniego dell'applicazione dell'istituto di cui all'art. 131-bis cod. pen., ora da prendere in considerazione alla luce della riforma Cartabia d.lgs. 150/2022 - il cui art. 1 lett. C) ha riformulato l'art. 131-bis prevedendo tra l'altro quale presupposto non più la pena massima bensì quella minima che non superi i due anni di reclusione - è fondato, emergendo dagli atti che la condotta non può ritenersi abituale in quanto il ricorrente risulta incensurato e, per altro verso, si è risolta in un fatto di speciale tenuità in quanto esauritosi nel furto di una bicicletta che veniva prontamente restituita al legittimo proprietario che si riusciva ad individuare grazie al comportamento collaborativo del ricorrente; comportamento successivo al reato che peraltro proprio la nuova formulazione dell'art. 131-bis c.p. ha introdotto come ulteriore elemento di valutazione da considerare ai fini del riconoscimento della fattispecie in argomento;

Rilevato, pertanto, che la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio perché l'imputato non è punibile ai sensi dell'art. 131-bis cod. Pen.;

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché l'imputato non è punibile ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen. Così deciso i