Ordinanza — n. 14722/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: PULEO FRANCESCO nato a BAGHERIA il 08/10/1963 SCORSONE FRANCESCO nato a PALERMO il 04/06/1993 avverso la sentenza del 20/09/2022 del GIUDICE DI PACE di TERMINI IMERESEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RENATA SESSA;
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 14722/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Rilevato, pertanto, che i ricorsi deve essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
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la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: PULEO FRANCESCO nato a BAGHERIA il 08/10/1963 SCORSONE FRANCESCO nato a PALERMO il 04/06/1993 avverso la sentenza del 20/09/2022 del GIUDICE DI PACE di TERMINI IMERESEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RENATA SESSA;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che gli imputati Puleo Francesco e Scorsone Francesco ricorrono avverso la sentenza con cui il Giudice di Pace di Termini Imerese li ha condannati per i reati di minaccia e lesione personale, perpetrate nei confronti Giammanco Giovanni; Ritenuto che il primo e unico motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità dei ricorrenti denunziando il travisamento del fatto in cui sarebbero incorsi i giudici del merito, quale risultato di una diversa ricostruzione storica dei fatti e rilevanza e attendibilità delle prove, non è consentito dalla legge, stante la preclusione per la Corte di cassazione di operare una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione e sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito (per tutte:
Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944); Ritenuto altresì che, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, il giudice adito ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, pag. 3 e s. della sentenza impugnata, in particolare pag. 3 in cui si dà atto che una volta che la persona offesa era caduta a terra a causa del pugno del fratello piccolo di Scorsone Rancesco entrambi gli imputati lo avevano preso a calci e pugni) facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione della responsabilità e della sussistenza del reato;
Rilevato, pertanto, che i ricorsi deve essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deci