Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 14722/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 14722/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14722/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: PULEO FRANCESCO nato a BAGHERIA il 08/10/1963 SCORSONE FRANCESCO nato a PALERMO il 04/06/1993 avverso la sentenza del 20/09/2022 del GIUDICE DI PACE di TERMINI IMERESEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RENATA SESSA;

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Ordinanza — n. 14722/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Rilevato, pertanto, che i ricorsi deve essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

Generato dall'IA
lesioni conseguenti risarcimento del danno civile corresponsabilità della vittima concorso materiale di reati concussione lesione alla spalla
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: PULEO FRANCESCO nato a BAGHERIA il 08/10/1963 SCORSONE FRANCESCO nato a PALERMO il 04/06/1993 avverso la sentenza del 20/09/2022 del GIUDICE DI PACE di TERMINI IMERESEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RENATA SESSA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che gli imputati Puleo Francesco e Scorsone Francesco ricorrono avverso la sentenza con cui il Giudice di Pace di Termini Imerese li ha condannati per i reati di minaccia e lesione personale, perpetrate nei confronti Giammanco Giovanni; Ritenuto che il primo e unico motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità dei ricorrenti denunziando il travisamento del fatto in cui sarebbero incorsi i giudici del merito, quale risultato di una diversa ricostruzione storica dei fatti e rilevanza e attendibilità delle prove, non è consentito dalla legge, stante la preclusione per la Corte di cassazione di operare una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione e sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito (per tutte:

Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944); Ritenuto altresì che, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, il giudice adito ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, pag. 3 e s. della sentenza impugnata, in particolare pag. 3 in cui si dà atto che una volta che la persona offesa era caduta a terra a causa del pugno del fratello piccolo di Scorsone Rancesco entrambi gli imputati lo avevano preso a calci e pugni) facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione della responsabilità e della sussistenza del reato;

Rilevato, pertanto, che i ricorsi deve essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deci