Ordinanza — n. 14719/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAeguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'ANDRIA DAVIDE nato a TARANTO il 11/05/1971 avverso la sentenza del 12/01/2022 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RENATA SESSA; Rilevato che l'imputato D'Andria Davide ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello dì Lecce ha confermato la condanna del predetto per il reato di cui agli artt. 81 e 494 cod. pen.; (commesso fino al 5 giungo 2014); Ritenuto che il primo ed il secondo di motivo di ricorso, con i quali si deducono vizio di motivazione e violazione di legge in ordine alla conferma della dichiarazione di responsabilità in relazione al reato di sostituzione di persona, non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché si risolvono in mere doglianze in punto di fatto; essi per altro verso sono generici perché la sentenza impugnata ha già indicato le ragioni per le quali fossero a lui riferibili gli assegni falsi - consegnati da lui stesso alla persona offesa - nonché spiegato come egli si fosse presentato sotto false generalità; laddove il profitto è in re ipsa attesa la intervenuta consegna della merce;
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 14719/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Né tiene in debito conto, il ricorso, la circostanza che Scarsia Roberto - a cui l'imputato imputa l'ordine della merce non pagata - è stato invece assolto con formula piena; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
eguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'ANDRIA DAVIDE nato a TARANTO il 11/05/1971 avverso la sentenza del 12/01/2022 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RENATA SESSA;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che l'imputato D'Andria Davide ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello dì Lecce ha confermato la condanna del predetto per il reato di cui agli artt. 81 e 494 cod. pen.; (commesso fino al 5 giungo 2014); Ritenuto che il primo ed il secondo di motivo di ricorso, con i quali si deducono vizio di motivazione e violazione di legge in ordine alla conferma della dichiarazione di responsabilità in relazione al reato di sostituzione di persona, non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché si risolvono in mere doglianze in punto di fatto; essi per altro verso sono generici perché la sentenza impugnata ha già indicato le ragioni per le quali fossero a lui riferibili gli assegni falsi - consegnati da lui stesso alla persona offesa - nonché spiegato come egli si fosse presentato sotto false generalità; laddove il profitto è in re ipsa attesa la intervenuta consegna della merce;
Né tiene in debito conto, il ricorso, la circostanza che Scarsia Roberto - a cui l'imputato imputa l'ordine della merce non pagata - è stato invece assolto con formula piena; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 8 mar