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Ordinanza — n. 14717/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 14717/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14717/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARCHELLO OMAR nato a LECCE il 31/07/1978 avverso la sentenza del 22/09/2021 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RENATA SESSA; Rilevato che l'imputato Marchello Omar ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Lecce che, in riforma della sentenza di primo grado, lo assolve dai reati di cui agli artt. 2, 4 e 7 L. 895/1967 e 61 n.

Regesto Legislator

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art. 584 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 14717/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Sez. 1, n. 48900 del 24/10/2003 - dep. 19/12/2003, Boiocchi, Rv. 227008; nel medesimo senso già Sez. 3, n. 3266 del 10/12/2009 - dep. 26/01/2010, Esposito, Rv. 245859; successivamente, sia pure in un obiter dictum, le Sezioni Unite hanno ribadito che la omissione della notifica dell'avvenuta impugnazione alle altre parti, prevista dall'art. 584 cod. proc. pen., senza comminatoria di sanzione in caso di violazione dell'obbligo, comporta unicamente la mancata decorrenza del termine per la proposizione, da parte del soggetto interessato, dell'eventuale appello incidentale (Sez.

Parole chiave

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omissione del ministero pubblico difetto di legittimazione del ministero pubblico omissione di soccorso difetto formale di procedura allegazioni insufficientemente motivate notifica tardiva dei difetti

Disposizioni normative citate

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art. 584 cod. proc. pen
245859; successivamente, sia pure in un obiter dictum, le Sezioni Unite hanno ribadito che la omissione della notifica dell'avvenuta impugnazione alle altre parti, prevista dall'art. 584 cod.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARCHELLO OMAR nato a LECCE il 31/07/1978 avverso la sentenza del 22/09/2021 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RENATA SESSA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che l'imputato Marchello Omar ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Lecce che, in riforma della sentenza di primo grado, lo assolve dai reati di cui agli artt. 2, 4 e 7 L. 895/1967 e 61 n.

2) cod. pen. perché il fatto non sussiste, rideterminando la pena per i reati residui di cui agli artt. 81, 612 e 624, ultimo comma, cod. pen. (reato commesso il 30 Novembre 2013); e che con la memoria pervenuta in atti insiste nell'accoglimento del ricorso; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla notificazione dell'atto di impugnazione del P.G., è manifestamente infondato perché in contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità in materia; invero, l'inosservanza dell'obbligo di notificare alle parti private l'impugnazione del pubblico ministero, prescritto dall'art. 584 cod. proc. pen., non produce l'inammissibilità della stessa impugnazione, nè la nullità del processo del grado successivo, determinando esclusivamente la mancata decorrenza del termine per l'impugnazione incidentale della parte privata, ove consentita (ex multis, sez. 4 Sentenza n. 20810 del 02/10/2018- Rv. 275802 - 01;

Sez. 1, n. 48900 del 24/10/2003 - dep. 19/12/2003, Boiocchi, Rv. 227008; nel medesimo senso già Sez. 3, n. 3266 del 10/12/2009 - dep. 26/01/2010, Esposito, Rv. 245859; successivamente, sia pure in un obiter dictum, le Sezioni Unite hanno ribadito che la omissione della notifica dell'avvenuta impugnazione alle altre parti, prevista dall'art. 584 cod. proc. pen., senza comminatoria di sanzione in caso di violazione dell'obbligo, comporta unicamente la mancata decorrenza del termine per la proposizione, da parte del soggetto interessato, dell'eventuale appello incidentale (Sez.

U, n. 1235 del 28/10/2010 - dep. 19/01/2011, Giordano ed altri, Rv. 248868, in motivazione); Considerato che il secondo motivo di ricorso, che contesta vizio di motivazione in relazione all'art. 192 cod, proc. pen. e 89 cod. pen, è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende.