Ordinanza — n. 14715/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: DAANOUNE EL HABIB nato il 28/04/1991 FIANDACA EROS nato a CALTANISSETTA il 28/12/1995 avverso la sentenza del 20/04/2022 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RENATA SESSA;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 131-bis cod. pen; Ordinanza — n. 14715/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Ritenuto che gli imputati Daanoune El Habib e Fiandaca Eros ricorrono avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Caltanissetta ha confermato la condanna degli stessi a loro rispettivamente ascritti, per i reati di cui agli artt. 110, 635 co. 2, n.1), 624 e 625 n.7) cod. pen.; Rilevato che i due motivi, presentati mediante due differenti ricorsi, a mezzo del comune difensore di fiducia, che contestano, l'uno il mancato riconoscimento dell'ipotesi di cui all'art. 131-bis cod. pen. e, l'altro, il diniego della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n.
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la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: DAANOUNE EL HABIB nato il 28/04/1991 FIANDACA EROS nato a CALTANISSETTA il 28/12/1995 avverso la sentenza del 20/04/2022 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RENATA SESSA;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Ritenuto che gli imputati Daanoune El Habib e Fiandaca Eros ricorrono avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Caltanissetta ha confermato la condanna degli stessi a loro rispettivamente ascritti, per i reati di cui agli artt. 110, 635 co. 2, n.1), 624 e 625 n.7) cod. pen.; Rilevato che i due motivi, presentati mediante due differenti ricorsi, a mezzo del comune difensore di fiducia, che contestano, l'uno il mancato riconoscimento dell'ipotesi di cui all'art. 131-bis cod. pen. e, l'altro, il diniego della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n.
4) cod. pen., sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (cfr. pag. 3 sulle ragioni che escludono la fattispecie di cui all'art. 131-bis cod. pen., in particolare il riferimento è ai precedenti specifici, e pag. 2 sulle ragioni ritenute impeditive del riconoscimento dell'attenuate di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen.); f Rilevato, pertanto, che il ricorsó devi essere dichiaratof inammissibile, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
t Dichiara inammissibile i{ ricorsa e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso i