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Ordinanza — n. 14711/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 14711/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14711/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SINAGRA GRAZIA nato a NAPOLI il 14/01/1988 avverso la sentenza del 04/05/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RENATA SESSA; Rilevato che l'imputata Sinagra Grazia ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Napoli ha confermato la condanna per il reato di furto aggravato di energia elettrica, perpetrato mediante allaccio diretto alla rete distribuzione Enel; Ritenuto che il primo e unico motivo di ricorso, con cui si contesta vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione del beneficio della non menzione di cui all'art. 175 cod. pen. è affetto da conclamata genericità non prospettando sulla base di quali elementi avrebbe dovuto riconoscersi il beneficio in parola, limitandosi a lamentare genericamente l'omessa risposta sul punto, laddove esso è anche inedito non risultando dall'incontestata sintesi dei motivi di appello, per come riportata nella sentenza impugnata, che il ricorrente avesse formulato doglianze specifiche in ordine, appunto, al tema dedotto; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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art. 175 cod. pen; Ordinanza — n. 14711/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 175 cod. pen. è affetto da conclamata genericità non prospettando sulla base di quali elementi avrebbe dovuto riconoscersi il beneficio in parola, limitandosi a lamentare genericamente l'omessa risposta sul punto, laddove esso è anche inedito non risultando dall'incontestata sintesi dei motivi di appello, per come riportata nella sentenza impugnata, che il ricorrente avesse formulato doglianze specifiche in ordine, appunto, al tema dedotto; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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condono delle spese procedurali ammende per infrazione procedurale addebito di tasse versamento dell'anticipo delle spese ripetibili spese inutili

Disposizioni normative citate

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art. 175 cod. pen
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SINAGRA GRAZIA nato a NAPOLI il 14/01/1988 avverso la sentenza del 04/05/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RENATA SESSA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che l'imputata Sinagra Grazia ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Napoli ha confermato la condanna per il reato di furto aggravato di energia elettrica, perpetrato mediante allaccio diretto alla rete distribuzione Enel; Ritenuto che il primo e unico motivo di ricorso, con cui si contesta vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione del beneficio della non menzione di cui all'art. 175 cod. pen. è affetto da conclamata genericità non prospettando sulla base di quali elementi avrebbe dovuto riconoscersi il beneficio in parola, limitandosi a lamentare genericamente l'omessa risposta sul punto, laddove esso è anche inedito non risultando dall'incontestata sintesi dei motivi di appello, per come riportata nella sentenza impugnata, che il ricorrente avesse formulato doglianze specifiche in ordine, appunto, al tema dedotto; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 8 m