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Ordinanza — n. 14708/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 14708/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14708/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: EL HARRAM ADIL nato il 24/10/1986 avverso la sentenza del 11/05/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RENATA SESSA; Rilevato che l'imputato El Harram Adil ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Brescia, in parziale riforma della sentenza di primo grado emessa dal Tribunale di Brescia, ha rideterminato la pena in mesi otto di reclusione in ordine al reato di cui all'art. 495 c.p.; Considerato che l'unico motivo di ricorso, che deduce vizio di motivazione in punto di rideterminazione della pena inflitta, è generico, perché si esaurisce in mere proposizioni astratte prive di riferimenti al reale corredo argomentativo su cui poggia la decisione (che nel rideterminare la pena si è in buona sostanza limitata a decurtare l'aumento per la continuazione una volta escluse le ulteriori condotte ravvisate dal primo giudice); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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art. 495 c.p; Ordinanza — n. 14708/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 495 c.p.; Considerato che l'unico motivo di ricorso, che deduce vizio di motivazione in punto di rideterminazione della pena inflitta, è generico, perché si esaurisce in mere proposizioni astratte prive di riferimenti al reale corredo argomentativo su cui poggia la decisione (che nel rideterminare la pena si è in buona sostanza limitata a decurtare l'aumento per la continuazione una volta escluse le ulteriori condotte ravvisate dal primo giudice); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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false dichiarazioni senza giuramento uso di false generalità credibilità dell'identità eccezione di illegalità esibizione dei documenti d'identità frode alla legge sugli stranieri

Disposizioni normative citate

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art. 495 c.p
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: EL HARRAM ADIL nato il 24/10/1986 avverso la sentenza del 11/05/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RENATA SESSA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che l'imputato El Harram Adil ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Brescia, in parziale riforma della sentenza di primo grado emessa dal Tribunale di Brescia, ha rideterminato la pena in mesi otto di reclusione in ordine al reato di cui all'art. 495 c.p.; Considerato che l'unico motivo di ricorso, che deduce vizio di motivazione in punto di rideterminazione della pena inflitta, è generico, perché si esaurisce in mere proposizioni astratte prive di riferimenti al reale corredo argomentativo su cui poggia la decisione (che nel rideterminare la pena si è in buona sostanza limitata a decurtare l'aumento per la continuazione una volta escluse le ulteriori condotte ravvisate dal primo giudice); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso I 8