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Ordinanza — n. 14705/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 14705/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14705/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARZANO LUCIA nato a NAPOLI il 07/05/1975 avverso la sentenza del 23/03/2022 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RENATA SESSA; Rilevato che l'imputata Marzano Lucia ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Messina che ha riformato !a sentenza assolutoria di primo grado, condannandola per il reato di cui all'art. 612, comma secondo, cod. pen.; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'errata valutazione delle prove, non è consentito dalla legge, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto e perché non scandito dalla necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della sentenza impugnata (cfr. pagg. 3-4 dove si ripercorrono analiticamente tutte le emergenze istruttorie a carico dell'imputata); e quanto alla doglianza sulla mancanza di una motivazione rafforzata pure dedotta - e ribadita nella memoria difensiva pervenuta in atti - il motivo ricade pur sempre nella rivalutazione probatoria, basandosi su passaggi dichiarativi della querela e sul raffronto di essi con stralci delle dichiarazioni rese dalla persona offesa in sede di sommarie informazioni e con quanto dichiarato dalla sorella della predetta, raffronto che nell'ottica difensiva sarebbe stato sufficiente a minare la credibilità del dichiarante, laddove la sentenza che ha proceduto al ribaltamento ha proceduto - come previsto dal codice di rito - a rinnovare l'istruttoria dibattimentale e a risentire la persona offesa e la sorella della medesima, ed anche sulla base degli esiti di tali deposizioni è giunta all'opposta decisione di condanna, indicando anche le specifiche ragioni per le quali 11 giudizio di inattendibilità operato dal tribunale non potesse essere condiviso, non investendo le poche discrasie emerse il nucleo centrale del fatto, ovvero !a pronuncia della minaccia costituente fatto indiscusso (rispetto al quale peraltro la documentazione allegata al ricorso attestante procedimento penale a carico della persona offesa nulla aggiunge delineando piuttosto essck, il contesto, tra le parti, ad esso sottostante);

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 14705/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Considerato che il secondo motivo di ricorso che lamenta che la nuova escussione testimoniale sarebbe stata solo formale, è manifestamente infondato perché denunzia violazione di norme smentita dagli atti processuali, così come risulta dalle trascrizioni delle testimonianze presenti in atti. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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minaccia asserzione difendibile prova del timore di persecuzione minaccia per la sicurezza pubblica timore pericolo di reiterazione
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARZANO LUCIA nato a NAPOLI il 07/05/1975 avverso la sentenza del 23/03/2022 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RENATA SESSA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che l'imputata Marzano Lucia ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Messina che ha riformato !a sentenza assolutoria di primo grado, condannandola per il reato di cui all'art. 612, comma secondo, cod. pen.; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'errata valutazione delle prove, non è consentito dalla legge, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto e perché non scandito dalla necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della sentenza impugnata (cfr. pagg. 3-4 dove si ripercorrono analiticamente tutte le emergenze istruttorie a carico dell'imputata); e quanto alla doglianza sulla mancanza di una motivazione rafforzata pure dedotta - e ribadita nella memoria difensiva pervenuta in atti - il motivo ricade pur sempre nella rivalutazione probatoria, basandosi su passaggi dichiarativi della querela e sul raffronto di essi con stralci delle dichiarazioni rese dalla persona offesa in sede di sommarie informazioni e con quanto dichiarato dalla sorella della predetta, raffronto che nell'ottica difensiva sarebbe stato sufficiente a minare la credibilità del dichiarante, laddove la sentenza che ha proceduto al ribaltamento ha proceduto - come previsto dal codice di rito - a rinnovare l'istruttoria dibattimentale e a risentire la persona offesa e la sorella della medesima, ed anche sulla base degli esiti di tali deposizioni è giunta all'opposta decisione di condanna, indicando anche le specifiche ragioni per le quali 11 giudizio di inattendibilità operato dal tribunale non potesse essere condiviso, non investendo le poche discrasie emerse il nucleo centrale del fatto, ovvero !a pronuncia della minaccia costituente fatto indiscusso (rispetto al quale peraltro la documentazione allegata al ricorso attestante procedimento penale a carico della persona offesa nulla aggiunge delineando piuttosto essck, il contesto, tra le parti, ad esso sottostante);

Considerato che il secondo motivo di ricorso che lamenta che la nuova escussione testimoniale sarebbe stata solo formale, è manifestamente infondato perché denunzia violazione di norme smentita dagli atti processuali, così come risulta dalle trascrizioni delle testimonianze presenti in atti. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende.