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Ordinanza — n. 14704/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 14704/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14704/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CRISTINI IVANO nato a DARFO BOARIO TERME il 29/04/1962 avverso la sentenza del 27/05/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RENATA SESSA; Rilevato che l'imputato Crìstini Ivano ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Brescia ha confermato la sua condanna per i reati di cui agli artt. 216 I co. 1 e 222 RD 267/1942; Ritenuto che il primo ed unico motivo di ricorso, con il quale si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorìo non è consentito in sede di legittimità, perché il giudizio sulla pena - con pena base inferiore alla media edittale - è stato congruamente motivato in considerazione delle modalità del fatto, ove si consideri che per costante giurisprudenza non vi è margine per il sindacato di legittimità quando la decisione sia motivata in modo conforme alla legge e ai canoni della logica, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen. (si veda, in particolare, pag. 4 della sentenza impugnata);

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 14704/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 216 I co. 1 e 222 RD 267/1942; Ritenuto che il primo ed unico motivo di ricorso, con il quale si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorìo non è consentito in sede di legittimità, perché il giudizio sulla pena - con pena base inferiore alla media edittale - è stato congruamente motivato in considerazione delle modalità del fatto, ove si consideri che per costante giurisprudenza non vi è margine per il sindacato di legittimità quando la decisione sia motivata in modo conforme alla legge e ai canoni della logica, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen. (si veda, in particolare, pag. 4 della sentenza impugnata);

Parole chiave

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adeguamento della pena sanzioni penali riesame dell'entità pena esecuzione della pena detentiva sostitutiva ammende per infrazione procedurale modalità di calcolo dell'ammenda
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CRISTINI IVANO nato a DARFO BOARIO TERME il 29/04/1962 avverso la sentenza del 27/05/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RENATA SESSA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che l'imputato Crìstini Ivano ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Brescia ha confermato la sua condanna per i reati di cui agli artt. 216 I co. 1 e 222 RD 267/1942; Ritenuto che il primo ed unico motivo di ricorso, con il quale si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorìo non è consentito in sede di legittimità, perché il giudizio sulla pena - con pena base inferiore alla media edittale - è stato congruamente motivato in considerazione delle modalità del fatto, ove si consideri che per costante giurisprudenza non vi è margine per il sindacato di legittimità quando la decisione sia motivata in modo conforme alla legge e ai canoni della logica, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen. (si veda, in particolare, pag. 4 della sentenza impugnata);

Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il