Ordinanza — n. 14704/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CRISTINI IVANO nato a DARFO BOARIO TERME il 29/04/1962 avverso la sentenza del 27/05/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RENATA SESSA; Rilevato che l'imputato Crìstini Ivano ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Brescia ha confermato la sua condanna per i reati di cui agli artt. 216 I co. 1 e 222 RD 267/1942; Ritenuto che il primo ed unico motivo di ricorso, con il quale si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorìo non è consentito in sede di legittimità, perché il giudizio sulla pena - con pena base inferiore alla media edittale - è stato congruamente motivato in considerazione delle modalità del fatto, ove si consideri che per costante giurisprudenza non vi è margine per il sindacato di legittimità quando la decisione sia motivata in modo conforme alla legge e ai canoni della logica, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen. (si veda, in particolare, pag. 4 della sentenza impugnata);
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 14704/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 216 I co. 1 e 222 RD 267/1942; Ritenuto che il primo ed unico motivo di ricorso, con il quale si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorìo non è consentito in sede di legittimità, perché il giudizio sulla pena - con pena base inferiore alla media edittale - è stato congruamente motivato in considerazione delle modalità del fatto, ove si consideri che per costante giurisprudenza non vi è margine per il sindacato di legittimità quando la decisione sia motivata in modo conforme alla legge e ai canoni della logica, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen. (si veda, in particolare, pag. 4 della sentenza impugnata);
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CRISTINI IVANO nato a DARFO BOARIO TERME il 29/04/1962 avverso la sentenza del 27/05/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RENATA SESSA;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che l'imputato Crìstini Ivano ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Brescia ha confermato la sua condanna per i reati di cui agli artt. 216 I co. 1 e 222 RD 267/1942; Ritenuto che il primo ed unico motivo di ricorso, con il quale si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorìo non è consentito in sede di legittimità, perché il giudizio sulla pena - con pena base inferiore alla media edittale - è stato congruamente motivato in considerazione delle modalità del fatto, ove si consideri che per costante giurisprudenza non vi è margine per il sindacato di legittimità quando la decisione sia motivata in modo conforme alla legge e ai canoni della logica, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen. (si veda, in particolare, pag. 4 della sentenza impugnata);
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il