Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 14703/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 14703/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14703/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: EPURE AUREL nato il 15/03/1972 SANDU AUREL nato il 31/10/1981 avverso la sentenza del 03/05/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RENATA SESSA; Rilevato che gli imputati Sandu Aurei ed Epure Aurei ricorrono avverso la sentenza della Corte di appello di Brescia che ha confermato la loro condanna per i reati di cui agli artt. 110, 624, 625 co. 1 n.2), 61 co. 1 n.5 c.p., e 337 cod. pen.; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale i ricorrenti contestano violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, non è consentito in sede di legittimità attingendo esso il merito del giudizio ed è manifestamente infondato in presenza (si veda pag. 4 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione; laddove nel caso di specie la sentenza impugnata ha tra l'altro richiamato i precedenti penali anche specifici risultanti a carico di entrambi gli imputati, evidenziando come quello risultante a carico di Sandu Aurei fosse anche più recente, e di contro il ricorso si limita a rappresentare la mancata valorizzazione del comportamento processuale.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 673 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 14703/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

Generato dall'IA
attenuazione della pena procedimenti e rimedi accessori revisione in materia penale censure procedurali ritiro della querela penale condono delle spese procedurali

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 673 cod. proc. pen
273551); invero la sopravvenuta eventualità della improcedibilità, dovuta all'abbandono del regime di perseguimento di ufficio del reato, non opera come la richiamata ipotesi abrogativa la quale è destinata ad essere rilevata anche in sede esecutiva mediante la revoca della sentenza ai sensi dell'art. 673 cod.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: EPURE AUREL nato il 15/03/1972 SANDU AUREL nato il 31/10/1981 avverso la sentenza del 03/05/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RENATA SESSA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che gli imputati Sandu Aurei ed Epure Aurei ricorrono avverso la sentenza della Corte di appello di Brescia che ha confermato la loro condanna per i reati di cui agli artt. 110, 624, 625 co. 1 n.2), 61 co. 1 n.5 c.p., e 337 cod. pen.; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale i ricorrenti contestano violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, non è consentito in sede di legittimità attingendo esso il merito del giudizio ed è manifestamente infondato in presenza (si veda pag. 4 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione; laddove nel caso di specie la sentenza impugnata ha tra l'altro richiamato i precedenti penali anche specifici risultanti a carico di entrambi gli imputati, evidenziando come quello risultante a carico di Sandu Aurei fosse anche più recente, e di contro il ricorso si limita a rappresentare la mancata valorizzazione del comportamento processuale.

Chiarito che la sopravvenienza della procedibilità a querela, per effetto della legge n. 150 del 2022, non prevale sulla inammissibilità del ricorso, poiché, a differenza dell'ipotesi di aboliti° criminis, non è idonea a incidere sul c.d. "giudicato sostanziale" (cfr. Sez. U, n. 40150 del 21/6/2018, Salatino, Rv. 273551); invero la sopravvenuta eventualità della improcedibilità, dovuta all'abbandono del regime di perseguimento di ufficio del reato, non opera come la richiamata ipotesi abrogativa la quale è destinata ad essere rilevata anche in sede esecutiva mediante la revoca della sentenza ai sensi dell'art. 673 cod. proc. pen. e per tale ragione - essenzialmente di economia processuale - è stata ritenuta dalla giurisprudenza apprezzabile anche in fase di cognizione ed in presenza di ricorso inammissibile.

Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila a favore della Cassa delle ammende.