Ordinanza — n. 14703/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: EPURE AUREL nato il 15/03/1972 SANDU AUREL nato il 31/10/1981 avverso la sentenza del 03/05/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RENATA SESSA; Rilevato che gli imputati Sandu Aurei ed Epure Aurei ricorrono avverso la sentenza della Corte di appello di Brescia che ha confermato la loro condanna per i reati di cui agli artt. 110, 624, 625 co. 1 n.2), 61 co. 1 n.5 c.p., e 337 cod. pen.; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale i ricorrenti contestano violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, non è consentito in sede di legittimità attingendo esso il merito del giudizio ed è manifestamente infondato in presenza (si veda pag. 4 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione; laddove nel caso di specie la sentenza impugnata ha tra l'altro richiamato i precedenti penali anche specifici risultanti a carico di entrambi gli imputati, evidenziando come quello risultante a carico di Sandu Aurei fosse anche più recente, e di contro il ricorso si limita a rappresentare la mancata valorizzazione del comportamento processuale.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 673 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 14703/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
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la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: EPURE AUREL nato il 15/03/1972 SANDU AUREL nato il 31/10/1981 avverso la sentenza del 03/05/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RENATA SESSA;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che gli imputati Sandu Aurei ed Epure Aurei ricorrono avverso la sentenza della Corte di appello di Brescia che ha confermato la loro condanna per i reati di cui agli artt. 110, 624, 625 co. 1 n.2), 61 co. 1 n.5 c.p., e 337 cod. pen.; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale i ricorrenti contestano violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, non è consentito in sede di legittimità attingendo esso il merito del giudizio ed è manifestamente infondato in presenza (si veda pag. 4 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione; laddove nel caso di specie la sentenza impugnata ha tra l'altro richiamato i precedenti penali anche specifici risultanti a carico di entrambi gli imputati, evidenziando come quello risultante a carico di Sandu Aurei fosse anche più recente, e di contro il ricorso si limita a rappresentare la mancata valorizzazione del comportamento processuale.
Chiarito che la sopravvenienza della procedibilità a querela, per effetto della legge n. 150 del 2022, non prevale sulla inammissibilità del ricorso, poiché, a differenza dell'ipotesi di aboliti° criminis, non è idonea a incidere sul c.d. "giudicato sostanziale" (cfr. Sez. U, n. 40150 del 21/6/2018, Salatino, Rv. 273551); invero la sopravvenuta eventualità della improcedibilità, dovuta all'abbandono del regime di perseguimento di ufficio del reato, non opera come la richiamata ipotesi abrogativa la quale è destinata ad essere rilevata anche in sede esecutiva mediante la revoca della sentenza ai sensi dell'art. 673 cod. proc. pen. e per tale ragione - essenzialmente di economia processuale - è stata ritenuta dalla giurisprudenza apprezzabile anche in fase di cognizione ed in presenza di ricorso inammissibile.
Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila a favore della Cassa delle ammende.