Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 14696/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific argumentation and improper factual re-evaluation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14696/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued for a new factual reconstruction regarding criminal liability, but the court found the appeal lacked specific legal criticism of the lower court's reasoning. The decision rests on the principle that the Court of Cassation cannot re-evaluate facts, a power reserved exclusively for the trial judge.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 364, para. 1, lett. a) c.p.p.; Art. 365 c.p.p.: The Court of Cassation cannot re-evaluate facts or reconstruct events through different criteria, as such powers belong exclusively to the judge of the merits, and appeals must contain specific legal criticism of the lower court's arguments.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissibility appeal factual re-evaluation Court of Cassation powers specific legal criticism criminal liability assessment motivi di cassazione motivazione inadeguata delle censure costituzionali revisione della sentenza penale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 364, para. 1, lett. a) c.p.p.
Art. 365 c.p.p.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez.U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: OGBEBOR LUCKY nato a BENIN CITY( NIGERIA) il 13/12/1992 avverso la sentenza del 13/05/2022 della CORTE APPELLO dì TRENTO dato avviso alle partì; udita la relazione svolta dal Consigliere RENATA SESSA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che l'imputato Ogbebor Lucky ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Trento ne ha confermato la condanna per il reato di rissa; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'affermata responsabilità penale dell'imputato, è indeducibile, perché riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (cfr. Pagg. 4 e 5 della sentenza impugnata) e non scanditi da specifica critica delle argomentazioni a base della sentenza impugnata; esso, inoltre, non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri diversi da quelli adottati dal giudice di merito, laddove esula dai poteri della Corte di cassazione quello di una 'rilettura' degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (Sez.U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944);

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso i