Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 14695/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible regarding settled plea bargain penalty and new prosecution requirements.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14695/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible without formalities, rejecting the challenge to the appellate court's reduced sentence and the new prosecution requirements. The appellant argued for a penalty reduction based on the absence of an aggravating circumstance and requested dismissal due to changes in prosecutorial regimes. The court ruled that plea bargain penalties are final and cannot be unilaterally modified, while noting that new prosecution rules do not override the substantive judgment.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 599-bis c.p.p.; Art. 610, comma 5-bis c.p.p.: In plea bargain appeals, the agreed penalty is final and inadmissible for challenge, and new prosecution requirements do not invalidate the substantive judgment.

Parole chiave

Generato dall'IA
plea bargain finality appellate penalty reduction prosecution regime reform inadmissible appeal substantive judgment modificazione delle conclusioni censure procedurali ammende per infrazione procedurale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 599-bis cod. proc. pen.
Ritenuto che il primo ed unico motivo di ricorso, che contesta la correttezza della determinazione della pena, è inammissibile, posto che «in tema di "patteggiamento in appello" ex art. 599-bis cod. proc. pen., introdotto dall'art.
Art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen., e che il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
Art. 625 n. 7 cod. pen.
pen., previa concessione delle attenuanti generiche con giudizio di equivalenza all'aggravante di cui all'art. 625 n.
Art. 673 cod. proc. pen.
273551); invero la sopravvenuta eventualità della improcedibilità, dovuta all'abbandono del regime di perseguimento di ufficio del reato, non opera come la richiamata ipotesi abrogativa la quale è destinata ad essere rilevata anche in sede esecutiva mediante la revoca della sentenza ai sensi dell'art. 673 cod.
Legge 23 giugno 2017, n. 103
art. 599 bis cod. proc. pen
pen., ricorre avverso la sentenza emessa della Corte di Appello di L'Aquila, che, in accoglimento della richiesta di concordato ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen., previa concessione delle attenuanti generiche con giudizio di equivalenza all'aggravante di cui all'art.
art. 673 cod. proc. pen
273551); invero la sopravvenuta eventualità della improcedibilità, dovuta all'abbandono del regime di perseguimento di ufficio del reato, non opera come la richiamata ipotesi abrogativa la quale è destinata ad essere rilevata anche in sede esecutiva mediante la revoca della sentenza ai sensi dell'art. 673 cod.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 3, Sentenza n. 19983 del 09/06/2020, Coppola
Sez. 3, Sentenza n. 19983 del 09/06/2020, Coppola, Rv.
Sez. 3, Sentenza n. 28837 del 08/09/2020
Sez. 5, n. 11726 del 16/10/1997
280627 - 01; conforme Sez. 5, n. 11726 del 16/10/1997, Rv.
Sez. U, n. 40150 del 21/6/2018, Salatino
Sez. U, n. 40150 del 21/6/2018, Salatino, Rv.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CIRELLI ROSETTA nato a TERMOLI il 04/10/1989 avverso la sentenza del 20/09/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RENATA SESSA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che l'imputata Cirelli Rosetta, imputata dei reati di cui agli artt. 81, 110, 624 e 625 n. 7 cod. pen., ricorre avverso la sentenza emessa della Corte di Appello di L'Aquila, che, in accoglimento della richiesta di concordato ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen., previa concessione delle attenuanti generiche con giudizio di equivalenza all'aggravante di cui all'art. 625 n. 7 c.p., come concordemente richiesto dalle parti, ha rideterminato la pena in anni uno, mesi due di reclusione ed euro 600 di multa; e che la stessa ha altresì fatto pervenire tramite il medesimo difensore memoria contenente motivi nuovi con i quali deduce vizi afferenti la querela ed insta per la declaratoria di improcedibilità alla luce della modifica del regime di procedibilità introdotto dalla riforma Cartabia;

Ritenuto che il primo ed unico motivo di ricorso, che contesta la correttezza della determinazione della pena, è inammissibile, posto che «in tema di "patteggiamento in appello" ex art. 599-bis cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 56, legge 23 giugno 2017, n. 103, è inammissibile il ricorso per cassazione proposto in relazione alla misura della pena concordata, atteso che il negozio processuale liberamente stipulato dalle parti, una volta consacrato nella decisione del giudice, non può essere unilateralmente modificato, salva l'ipotesi di illegalità della pena concordata» (cfr.

Sez. 3, Sentenza n. 19983 del 09/06/2020, Coppola, Rv. 279504 - 01), né esso potrebbe quindi essere messo in discussione sul rilievo dell'insussistenza dell'aggravante contestata, stante la rinuncia ai motivi di appello, e la verifica in fatto che esso presuppone, non emergendo in maniera evidente l'insussistenza dedotta (essendo tra l'altro pacifico nella giurisprudenza di questa Corte che affinchè possa escludersi l'aggravante in parola il controllo deve essere continuativo e costante); Precisato, quanto alle eccezioni sollevate con la memoria suindicata, che la volontà di chiedere la punizione del colpevole non è sottoposta a particolari formalità e può ricavarsi dall'esame dello stesso atto di querela, onde a tal fine è sufficiente che la denuncia di un fatto costituente reato alla polizia giudiziaria venga - come nel caso di specie - successivamente ratificata, dovendosi dedurre da tale comportamento l'implicita volontà di perseguirne penalmente l'autore (Sez. 3, Sentenza n. 28837 del 08/09/2020 Ud. (dep. 19/10/2020) Rv. 280627 - 01; conforme Sez. 5, n. 11726 del 16/10/1997, Rv. 209272-01); volontà che nel caso di specie è senza dubbio riferibile all'autrice della denuncia, come emerge per tabulas;

Chiarito che la sopravvenienza della procedibilità a querela, per effetto della legge n. 150 del 2022 - in ogni caso - non prevale sulla inammissibilità del ricorso, poiché, a differenza dell'ipotesi di abolitio criminis, non è idonea a incidere sul c.d. "giudicato sostanziale" (cfr. Sez. U, n. 40150 del 21/6/2018, Salatino, Rv. 273551); invero la sopravvenuta eventualità della improcedibilità, dovuta all'abbandono del regime di perseguimento di ufficio del reato, non opera come la richiamata ipotesi abrogativa la quale è destinata ad essere rilevata anche in sede esecutiva mediante la revoca della sentenza ai sensi dell'art. 673 cod. proc. pen. e per tale ragione - essenzialmente di economia processuale - è stata ritenuta dalla giurisprudenza apprezzabile anche in fase di cognizione ed in presenza di ricorso inammissibile;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen., e che il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 4.000,00 a favore della Cassa de